Spetta all’operatore economico che contesta l’esito del giudizio di anomalia dedurre le cause di insostenibilità dell’offerta

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Il Tar Campania ribadisce come spetti al ricorrente dimostrare la manifesta erroneità o contraddittorietà della valutazione dell’amministrazione sulla non anomalia dell’offerta, essendo perciò lo stesso gravato dell’onere della relativa prova.

Questo quanto stabilito da Tar Campania, Napoli, Sez. VII, 13/12/2024, n. 7053:

VI.7.5. La censura non può trovare accoglimento attesa la genericità della doglianza non supportata da adeguati elementi di prova.

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VI.7.6. Ed invero, “Spetta all’operatore economico che contesta l’aggiudicazione e l’esito del giudizio di anomalia dedurre le cause di insostenibilità dell’offerta, offrendo gli elementi a sostegno di tali deduzioni” (Cons. di St., sez. V, 21/10/2024, n. 8436). In altri termini, “in sede giudiziale, quando la stazione appaltante abbia espresso una valutazione di non anomalia dell’offerta e questa sia stata impugnata dall’operatore economico non aggiudicatario, spetta al ricorrente dimostrare la manifesta erroneità o contraddittorietà della valutazione dell’amministrazione, essendo perciò gravato dell’onere della prova relativa, potendosi dubitare della congruità dell’offerta, anche sotto lo specifico profilo relativo al costo della manodopera, qualora la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata, alla luce di una valutazione globale e sintetica che è espressione di un apprezzamento tecnico-discrezionale insindacabile, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza non renda palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta” (T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 10/05/2023, n.746). Conseguentemente “è onere di chi contesti il giudizio dell’Amministrazione fornire, ai sensi dell’art. 64, comma 1, c.p.a., specifici e dettagliati elementi di prova a fondamento delle censure con cui se ne deduce l’erroneità (erroneità che, peraltro, “deve essere evidente e cioè tale da emergere in modo univoco ed al di là del margine di opinabilità insito in valutazioni di carattere tecnico quali quelle sulla sostenibilità economica dell’offerta”; peraltro, «tale onere è validamente assolto quando il ricorrente evidenzi, per un verso, vistose lacune giustificative da parte dell’aggiudicataria e, per altro verso, palesi contraddizioni tra quanto dichiarato in sede procedimentale e quanto risultante da documenti provenienti dalla medesima, e né le une né le altre risultino essere state adeguatamente considerate dalla stazione appaltante, finendo perciò per renderne sindacabile il giudizio di non anomalia, per cattivo esercizio del relativo potere tecnico-discrezionale” (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 26/04/2023, n.1017).

VI.7.8. Nel caso di specie, non sono ravvisabili manifeste e macroscopiche illogicità tali da rendere l’offerta censurata complessivamente inattendibile. Vero è, invece, che parte ricorrente principale ha dichiarato nella propria offerta tecnica, quanto alle professionalità di cui si avvale, che “La pianta organica progettata risulta particolarmente performante grazie all’utilizzo di un conguo numero di figure professionali con responsabilità direttive che supportano la gestione della Commessa. La scrivente dispone di un’organizzazione aziendale … Si precisa, che le figure di seguito riportate, già afferenti alla struttura organizzativa della scrivente, presteranno una quota parte delle proprie competenze alle attività di direzione, controllo e produzione del servizio”.

Nessuna incongruità dell’offerta, né sottostima del costo del personale è, dunque, rilevabile ictu oculi nell’offerta di xxx s.r.l.. La stessa Stazione appaltante non ha individuato alcuna anomalia nell’offerta della ricorrente mentre è ragionevole ritenere, allo stato degli atti, e per quanto riguarda nello specifico, i costi della manodopera, che gli stessi siano stati formulati, tenendo conto della effettiva organizzazione aziendale e delle agevolazioni e degli sgravi normativamente previsti. D’altro canto, si è condivisibilmente anche osservato che: “se, infatti, il legislatore avesse voluto considerare tali costi fissi e invariabili, non avrebbe avuto senso richiedere ai concorrenti di indicarne la misura nell’offerta economica, né avrebbe avuto senso includere anche i costi della manodopera tra gli elementi che possono concorrere a determinare l’anomalia dell’offerta. … A conferma di quanto sin qui esposto, il Consiglio di Stato, sez. V, 9 giugno 2023, n. 5665, con riferimento al previgente Codice dei contratti, ha osservato che “la clausola della lex specialis che imponga il divieto di ribasso sui costi di manodopera, sarebbe in flagrante contrasto con l’art. 97, comma 6 d.lgs. n. 50/2016 e, più in generale, con il principio di libera concorrenza nell’affidamento delle commesse pubbliche” (T.A.R. Campania, Napoli, 13.06.2024 n. 3732).

A cura di giurisprudenzappalti.it del 13/12/2024 di Roberto Donati

 

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