La risoluzione consensuale del contratto va dichiarata in fase di gara?
Il Tar Emilia Romagna stabilisce come, anche alla luce del nuovo Codice, la risoluzione consensuale di contratto non vada dichiarata. Confermando Consiglio di Stato Sez. III, 08/08/2022 secondo cui l’ipotesi di risoluzione bonaria rappresenta una normale vicenda contrattuale regolata dal codice civile, che non comporta come quindi alcun obbligo di essere dichiarata all’atto della partecipazione alle gare di pubblici appalti.
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SCARICA GRATIS LA GUIDALa ricorrente contesta infatti alla stazione appaltante la mancata esclusione ex artt. 95 comma 1 lett. e) e 98 co. 3 lett. c) D. Lgs. n. 36/2023 dell’aggiudicataria per avere essa omesso di dichiarare nella propria domanda una risoluzione consensuale di contratto ai sensi dell’art. 1372 c.c..
Tar Emilia Romagna, Bologna, 12/12/2024, n. 939 respinge il ricorso:
Anche tale motivo di impugnazione risulta infondato, atteso che lo scioglimento contrattuale in discussione non è avvenuto a fronte di un inadempimento contrattuale da parte della xxx, trattandosi infatti di “risoluzione” consensuale, come tale esclusa dagli obblighi dichiarativi in materia di pubblici appalti (vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 6997 del 2022), a maggior ragione tenuto conto del principio di tassatività introdotto per gli illeciti professionali dall’art. 98 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023, che riconduce l’illecito professionale al verificarsi di uno dei seguenti elementi “c) condotta dell’operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale”, prevendo al comma 6 quali mezzi di prova idonei in relazione al comma 3 “c) quanto alla lettera c), l’intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili”.
Peraltro, nel caso in discussione, la delibera n…….. del Direttore Generale della ASSTT ………… in realtà consiste in una presa d’atto della decadenza dell’offerta di xxx ex art. 32 comma 8 D. Lgs. n. 50/2016 per “motivate difficoltà oggettive, emerse anche nei tavoli tecnici svolti nel corso di questi mesi”, e cioè per l’insostenibilità economico-finanziaria del servizio a fronte del rincaro dei prezzi dovuto alla guerra in Ucraina, senza che sia stato riscontrato e contestato alcun inadempimento da parte dell’aggiudicataria al contratto, ancora non concluso tra le parti.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 12/12/2024 di Roberto Donati
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