Il metodo del c.d. “confronto a coppie”, è volto ad individuare l’offerta migliore in termini strettamente relativi.
La ricorrente censura il punteggio attribuito dalla Commissione alla propria offerta tecnica, con riferimento tutti i sub-criteri di valutazione di carattere discrezionale. Le doglianze formulate dalla ricorrente muovono dalla premessa che la propria offerta fosse meritevole di ricevere un giudizio migliore di quello formulato dai commissari. La valutazione è avvenuta con il metodo del “confronto a coppie”.
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SCARICA GRATIS LA GUIDATar Veneto, Sez. III, 10/12/2024, n. 2942 respinge il ricorso ribadendo le caratteristiche del metodo di valutazione:
3. La ricorrente non considera, inoltre, che le valutazioni sono state effettuate applicando il metodo del c.d. “confronto a coppie”, «volto ad individuare l’offerta migliore in termini strettamente relativi», attraverso la comparazione di ogni proposta con tutte le altre. Il punteggio ottenuto da ciascun operatore manifesta, quindi, il gradimento attribuito alla proposta (o, al contrario, la sua scarsa attrattività) «non in sé e per sé, ma rispetto a quelle degli altri partecipanti»(Cons. Stato, Ad. plen., 14 dicembre 2022, n. 16).
3.1. Non possono, quindi, trovare positivo scrutinio le argomentazioni volte a sostenere – in termini assoluti e non relativi – la particolare qualità dell’offerta tecnica di ………., alla luce della sua completezza, del livello di dettaglio della relazione, della sua rispondenza alle indicazioni del disciplinare di gara. Simili considerazioni, anche a voler prescindere dal loro carattere altamente opinabile, esprimono una considerazione “isolata” della proposta, estranea al metodo di giudizio, di carattere comparativo, adoperato dalla Commissione e quindi intrinsecamente inidonea a far emergere eventuali vizi dell’attività valutativa.
4. Anche l’attribuzione di un punteggio pari a 0 nell’ambito del criterio di cui alla lettera A.3, relativo alla «professionalità e reperibilità del supervisore/coordinatore (responsabile tecnico) con formazione tecnica su sistemi di pulizia e tipologia di materiali», non appare dunque indicativo dell’omessa o erronea valutazione del curriculum vitaeprodotto dalla ricorrente, né espressivo di un giudizio di assoluta inadeguatezza della figura individuata per ricoprire il ruolo, ma costituisce un possibile – e del tutto fisiologico – esito del metodo del confronto a coppie, a fronte della generalizzata preferenza accordata dai commissari, pur con diverse sfumature, alle offerte dei concorrenti per questo specifico profilo (cfr. le matrici di cui alle pagg. 129-131 del verbale del 7 aprile 2023 – doc. 14 della ricorrente).
5. In altra parte del motivo, la ricorrente, rinvenendo una stretta connessione tra i sub-criteri di valutazione discrezionali B1 («Adeguatezza dei macchinari, attrezzature e prodotti a disposizione per il servizio e relativo piano di manutenzione») e B2 («Efficacia delle misure proposte per ridurre l’impatto ambientale in termini di consumi e di inquinamento e del contenimento del rifiuto»), ritiene errato e irragionevole il punteggio attribuito alla propria offerta con riferimento al primo sub-criterio (0,95 punti, su 5 disponibili), che non si concilierebbe con il ben più alto gradimento (9 punti, su 11 disponibili) espresso dalla Commissione relativamente il secondo sub-criterio.
5.1. Il ragionamento, oltre a mancare di rigore logico – non si spiega perché la ritenuta incoerenza tra le due valutazioni dovrebbe portare a ritenere viziata l’attribuzione del punteggio più basso, anziché di quello più elevato – muove dall’erroneo presupposto della reciproca interconnessione tra i due criteri. Pur appartenendo alla stessa macroarea, infatti, i due parametri risultano invero complementari: il criterio di cui alla lettera B1, ha riguardo alle caratteristiche tecniche delle attrezzature proposte per il servizio, quindi all’adeguatezza del “capitale tecnologico” dell’operatore; quello di cui alla lettera B2, in una prospettiva che va oltre i singoli strumenti utilizzati, valuta l’insieme delle misure adottate dagli per minimizzare l’impatto ambientale. Tale differenziazione implica che un’offerta possa ben eccellere in uno dei due ambiti, senza necessariamente ottenere lo stesso livello di riconoscimento nell’altro. Occorre poi ribadire che il punteggio ottenuto dal concorrente in ciascuno dei sub-criteri non è determinato solo dalla qualità intrinseca della sua proposta, ma anche dalla sua performance relativa, rispetto agli altri partecipanti. La discrepanza tra i punteggi attribuiti ai criteri B1 e B2 non rappresenta, quindi, una contraddizione, né esprime la manifesta illogicità del giudizio, ma riflette semplicemente la diversità degli ambiti valutati e l’autonomia delle due analisi.
6. Con il ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente sviluppa ulteriori argomentazioni nell’ambito del primo motivo, attraverso il confronto della propria offerta con quelle degli altri concorrenti, al cui contenuto integrale ha avuto accesso solo in data 21 luglio 2023.
6.1. Anche ponendosi nella – corretta – prospettiva comparativa, tuttavia, le operazioni di giudizio che si avvalgono del metodo del confronto a coppie sono scrutinabili dal giudice solo eccezionalmente e per profili limitati. Come ribadito nella già citata decisione dell’Adunanza plenaria n. 16/2022, infatti, «la metodologia in questione non mira ad una ponderazione atomistica di ogni singola offerta rispetto a standard ideali, ma tende ad una graduazione comparativa delle varie proposte dei concorrenti mediante l’attribuzione di coefficienti numerici nell’ambito di ripetuti “confronti a due”, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale incontra forti limitazioni e non può sovrapporsi a valutazioni di merito spettanti all’amministrazione, salvi i casi di un uso distorto, logicamente incongruo, irrazionale del metodo in parola, che è, però, preciso onere dell’interessato allegare e dimostrare, evidenziando non già la mera (e fisiologica) non condivisibilità del giudizio comparativo, bensì la sua radicale ed intrinseca inattendibilità tecnica o la sua palese insostenibilità logica».
A cura di giurisprudenzappalti.it del 10/12/2024 di Roberto Donati
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