Appalti integrati, la scadenza per le offerte deve garantire tempi congrui ai concorrenti
In una procedura di appalto integrato, anche in condizioni di urgenza, i termini fissati per la ricezione delle offerte non possono essere ristretti al punto tale da arrivare a determinare una lesione della concorrenza, tenendo in considerazione la complessità delle prestazioni oggetto del contratto e il tempo utile per preparare l’offerta rispetto a quanto richiesto.
L’occasione per ribadire il necessario rispetto dei canoni di proporzionalità, nella fissazione della scadenza per la presentazione delle proposte, è arrivata da un’attività di vigilanza svolta dall’Anac sul caso di un affidamento per la progettazione e la realizzazione di un impianto di compostaggio nel territorio del Comune siciliano di Ravanusa (Agrigento), segnalato da Ance Sicilia lamentando alcune anomalie. L’analisi svolta sulla storia amministrativa dell’appalto, per la realizzazione di un intervento che compariva tra quelli previsti con i cosiddetti “Patti per il Sud”, ha portato all’approvazione da parte del Consiglio dell’Autorità della delibera n. 551 del 20 novembre 2024, con la quale vengono poste in rilievo diverse irregolarità e incongruità rispetto alle previsioni normative.
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SCARICA GRATIS LA GUIDASi tratta di un’articolata vicenda che, “tra rimandi, silenzi e riavvii della procedura”, ha riguardato anche la Regione Siciliana (e in particolare il Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti) e la “Società Per La Regolamentazione Del Servizio Di Gestione Rifiuti A.T.O. N.4 Agrigento Provincia Est”, i cui soci sono i Comuni della ex Provincia di Agrigento. In generale, tutte le procedure si sono svolte “senza alcuna certezza di assegnazione del contributo”: il Dipartimento dell'Acque e dei Rifiuti della Regione Siciliana, che avrebbe dovuto provvedere all’impegno dei finanziamenti e assentire all’avvio dell’intervento, si è adoperato solo dopo i solleciti dell’Anac durante l’istruttoria, mentre in precedenza, si legge nella delibera, “è apparso inerte non attivandosi adeguatamente per la corretta e pronta realizzazione dell’opera anche con l’eventuale attivazione dei poteri sostitutivi”.
La Società di gestione del Servizio Rifiuti era l’originaria destinataria delle risorse di oltre 19 milioni di euro per la realizzazione dell’impianto di produzione di compost da rifiuti urbani, finanziate da fondi Fsc (Fondo per lo sviluppo e la coesione) 2014-2020 e, conseguentemente (secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 152/2021), con la possibilità di applicare le semplificazioni previste per le opere Pnrr (come fissate nel decreto-legge n. 77/2021). Era quindi possibile, nel caso specifico, porre a base di gara il progetto di fattibilità tecnica economica di tipo preliminare. È stata infatti indetta dal Comune siciliano una procedura aperta per affidamento tramite appalto integrato, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, da aggiudicare con procedura accelerata, a cui ha partecipato un solo concorrente. Evenienza, quest’ultima, per la quale non si può escludere che “l’eccessiva limitatezza dei termini” (meno di un mese dalla pubblicazione del bando di gara) abbia “di fatto comportato una restrizione della concorrenza”, si legge nella delibera: in questo senso la stazione appaltante non ha “tenuto in adeguato conto” la “particolare onerosità” per gli operatori economici dovuta al “considerevole aggravio degli ordinari tempi necessari per la formulazione dell’offerta”, perché nel caso in esame di appalto integrato su progetto di fattibilità tecnica economica ex d.lgs n. 50/2016, di livello preliminare dunque, è previsto che i concorrenti presentino già in sede di gara un progetto definitivo dell’intervento.
La delibera Anac censura anche il fatto che, in contrasto con il dl “Semplificazioni” n. 77/2021, non sia stato però previsto un corrispettivo per tale progetto definitivo acquisito in sede di gara, violando il principio di adeguata remunerazione delle prestazioni. In un appalto integrato poi – che prevede la redazione di un progetto esecutivo oltre alla realizzazione dei lavori – il compenso per tale attività di progettazione esecutiva va inserito nell’importo dell’appalto, e così non è stato nel caso in questione.
L’istruttoria sulla procedura esaminata ha permesso anche di ricordare che, a differenza di quanto rilevato, su questo tipo di appalto integrato, sempre in accordo al dl n. 77/2021, va convocata la conferenza dei servizi sul progetto di fattibilità tecnica economica. In generale, non è legittimo rimandare al periodo successivo alla gara d’appalto l’acquisizione di pareri e nulla osta rilasciati dagli enti competenti, probanti per la realizzazione delle opere: “Tali pareri, infatti, potrebbero condizionare la realizzabilità stessa dell’opera, ovvero comportare la necessità di apportare modifiche sostanziali al progetto nei successivi livelli progettuali, con conseguente possibile vulnus alla concorrenza”. Per il caso specifico, in particolare, l’opera avrebbe dovuto essere sottoposta a screening ambientale prima dell’effettuazione della gara.
Il Comune ha agito come stazione appaltante, per l’intervento di realizzazione dell’impianto di compostaggio, sulla base di una convenzione con la “Società Per La Regolamentazione Del Servizio Di Gestione Rifiuti A.T.O. N.4 Agrigento Provincia Est”, che precedentemente aveva prodotto un progetto esecutivo per un impianto di trattamento dei rifiuti organici a digestione anaerobica, avvalendosi del supporto di professionisti esterni. E per questo aveva poi chiesto a più riprese un ristoro per quanto speso. La Società, con “distorta interpretazione dei principi del Codice e delle stesse Linee Guida” dell’Anac, aveva affidato questa attività di supporto nella progettazione allo stesso operatore che anni addietro aveva già svolto il medesimo incarico per un primo progetto, che all’epoca prevedeva la digestione aerobica dei rifiuti. Peraltro, era stato anche previsto in modo erroneo un corrispettivo per il supporto esterno valutato come se si trattasse di progettazione definitiva. Per le attività meramente strumentali alla progettazione, ricorda la delibera, non può essere fatto valere il principio di continuità avvalendosi dello stesso progettista. Non è ammissibile, quindi, affidare su tale presupposto il servizio di ausilio tecnico a professionisti già incaricati in precedenza.
Fonte: ANAC del 13/12/2024
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