L’aumento del costo dei materiali legittima l’adozione di varianti per cause impreviste ed imprevedibili!

Descrizione Immagine non disponibile

In sede di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, il Senato ha approvato il 23 giugno un maxi emendamento che, visti i tempi stretti imposti alla Camera, costituirà il testo definitivo di legge.

Per cui è possibile già individuare una importante novità in materia di appalti.

All’articolo 7, infatti, vengono aggiunti i commi 2 ter e 2 quater:

2-ter. L’articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera.

2-quater. Nei casi indicati al comma 2-ter, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l’aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell’opera, una variante in corso d’opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.

Il legislatore dunque, a fronte dei pesanti fenomeni di aumento dei costi dei materiali per lavori, interviene fornendo una sorta di “interpretazione autentica” dell’articolo 106 comma 1 lettera c) ( evidentemente ci voleva una legge per attestare la straordinarietà della situazione ), indicando tra le cause impreviste ed imprevedibili quelle che alterano in modo significativo del costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera.

Il comma 2 ter prevede dunque esplicitamente che l’aumento del costo dei materiali costituisce causa imprevista ed imprevedibile per l’adozione delle varianti di cui all’articolo 106 comma 1, lettera c), numero 1)[1].

Il comma 2 quater prevede che, la stazione appaltante o l’aggiudicatario possano proporre varianti che, senza snaturare l’opera e la sua funzionalità, assicurino risparmi da utilizzare in compensazione dei maggiori costi dei materiali ( senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ).

Viene dunque prevista un’ulteriore possibilità, per stazioni appaltanti ed appaltatori, per fronteggiare la grave situazione venutasi a determinare in ragione dell’aumento dei costi dei materiali verificatosi in maniera estremamente importante nel corso del 2021.

Vedremo l’effettiva ricaduta operativa della norma, che fissa opportunamente paletti stretti perché il progetto a base di gara non sia stravolto.

Ecco il testo del maxiemendamento messddl 2598__406397.

Siena, 26/06/2022

Roberto Donati

[1]  Art.106 comma 1 lettera c)

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all’oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

A cura di giurisprudenzappalti.it del 26/06/2022 di Roberto Donati

Vuoi leggere altri contenuti come questo?

Iscriviti alla newsletter!

Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail

Vuoi leggere altri contenuti come questo?

Iscriviti alla newsletter!

Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail

Iscriviti Ora


Loading...