FOCUS: “L’inversione procedimentale alla prova del nuovo Codice: evoluzione normativa, efficienza amministrativa e stabilizzazione dell’istituto dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2025”
1. La filosofia del nuovo Codice e la spinta all’efficienza
1.1. Il contesto della riforma e la centralità del Principio del Risultato
L’inserimento a regime dell’inversione procedimentale nel Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 non è un mero adeguamento tecnico ma costituisce un passaggio chiave della riforma sistemica che ha posto al centro dell’azione amministrativa i principi del risultato e della fiducia. Essi fungono da matrici interpretative dell’intero impianto codicistico, orientando la funzione pubblica verso obiettivi di rapidità, proporzionalità e capacità di realizzare gli investimenti.
L’inversione procedimentale si inserisce coerentemente in tale logica. Storicamente, le procedure aperte risultavano rallentate dalla verifica preliminare dei requisiti su tutti i concorrenti.
L’istituto consente di posticipare la verifica amministrativa, riducendo drasticamente il tempo medio di aggiudicazione: le procedure che si avvalgono dell’inversione mostrano una durata mediana di circa ottanta giorni, contro i centoventi delle procedure ordinarie.
Un risparmio medio vicino al 33% che spiega la progressiva diffusione dell’istituto, in particolare nelle amministrazioni di dimensione medio grande e negli appalti con un’elevata numerosità di partecipanti.
La ratio dell’istituto, in questo senso, diventa strumento essenziale per dare concreta attuazione al principio del risultato, specie nel quadro degli investimenti finanziati dal PNRR, in cui la velocità dell’affidamento è elemento determinante di efficacia amministrativa.
1.2. Il quadro normativo: art. 107, comma 3, D.Lgs. 36/2023
L’articolo 107, comma 3, codifica l’inversione procedimentale rendendola generalizzata e permanente. La norma consente alla stazione appaltante di valutare prima le offerte tecniche ed economiche, stilando la graduatoria provvisoria, e solo dopo di verificare l’assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti di qualificazione.
L’istituto resta facoltativo e applicabile esclusivamente alle procedure aperte. È ammissibile anche se la scelta interviene dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, purché vi sia una previsione chiara nella lex specialis. La prassi richiede che tale indicazione sia esplicita per garantire la trasparenza del procedimento.
La disposizione trova applicazione anche nei contratti sotto soglia, confermando che la finalità di semplificazione è trasversale rispetto al valore dell’appalto.
2. La sequenza operativa rovesciata e le declinazioni applicative
2.1. Manifestazione della volontà e ambito di discrezionalità
L’attivazione dell’inversione non richiede la predeterminazione di condizioni specifiche. L’unico vincolo è l’indicazione nella documentazione di gara. In passato era stata ipotizzata la possibilità di un utilizzo condizionato, subordinato al numero delle offerte. L’orientamento attuale predilige invece la chiarezza della volontà dell’amministrazione, senza vincoli predeterminati, valorizzando la discrezionalità della stazione appaltante purché esercitata in modo trasparente.
2.2. Le fasi operative dell’inversione procedimentale
L’inversione altera la tradizionale logica sequenziale della procedura aperta.
Prima fase. Valutazione tecnica ed economica, formazione della graduatoria provvisoria ed eventuale calcolo preliminare della soglia di anomalia.
Seconda fase. Verifica dei requisiti amministrativi sull’aggiudicatario provvisorio e, se previsto, sul secondo classificato o su un campione estratto tramite piattaforma.
La compressione della verifica ai soli soggetti potenzialmente destinatari dell’affidamento consente di evitare un’attività massiva di controllo documentale e riduce l’attivazione del soccorso istruttorio a un novero assai circoscritto di operatori.
2.3. Implicazioni operative per RUP e Commissione
La commissione giudicatrice conclude la propria attività al termine della valutazione delle offerte. La fase successiva, relativa alla verifica dei requisiti, è rimessa al RUP e costituisce il momento più delicato sul piano del rischio di contenzioso.
L’operatore economico conosce già l’esito della gara ed è quindi stimolato a impugnare il procedimento di verifica, contestando l’applicazione del soccorso istruttorio, la valutazione di carenze documentali o la correttezza della motivazione dell’esclusione. Ne deriva l’esigenza che la verifica sia condotta con il massimo rigore formale, in coerenza con i principi di trasparenza e imparzialità richiamati dall’articolo 107, comma 3.3.Criticità dottrinali e tensioni con i principi fondamentali
3.1. La dialettica tra sequenzialità tradizionale e tutela della segretezza
L’inversione ha sollevato un intenso dibattito poiché rende note le offerte economiche prima della verifica dei requisiti. Ciò espone la procedura al rischio di condizionamento, anche solo psicologico, della successiva attività istruttoria.
In passato la sequenza ordinaria era considerata garanzia di imparzialità. L’articolo 107, comma 3, richiede oggi che la stazione appaltante adotti misure idonee a preservare la trasparenza e l’integrità dell’istruttoria, ma la tensione con i principi di segretezza e parità di trattamento non è stata del tutto sopita.
3.2. L’effetto distorsivo delle esclusioni post valutazione economica
Il punto più controverso riguarda l’incidenza delle esclusioni intervenute dopo la conoscenza delle offerte. Nelle procedure con esclusione automatica delle offerte anomale, l’eliminazione di uno o più concorrenti comporta il ricalcolo della soglia di anomalia, con possibile variazione dell’aggiudicatario. La giurisprudenza precedente aveva faticato a trovare una soluzione uniforme, oscillando tra la cristallizzazione iniziale della soglia e la sua dinamicità.
La disciplina del nuovo Codice e la successiva interpretazione costituzionale hanno sciolto il nodo, confermando il carattere dinamico della soglia.
4. L’inversione procedimentale e il nodo della soglia di anomalia
4.1. L’articolo 108, comma 12, e il superamento della tesi della cristallizzazione
Il Codice del 2023 ha affrontato espressamente la questione con l’articolo 108, comma 12, che prevede il calcolo o ricalcolo della soglia successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo conto dell’inversione. La norma ha così codificato la natura dinamica della soglia.
Il TAR Campania ha sollevato questione di legittimità costituzionale, ritenendo il meccanismo lesivo dei principi di uguaglianza, imparzialità e libera concorrenza. La questione ha condotto alla pronuncia della Corte costituzionale n. 77 del 2025.
4.2. La sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 30 maggio 2025
La Corte ha dichiarato la piena legittimità dell’articolo 108, comma 12. L’affidamento dell’operatore economico si consolida solo con l’aggiudicazione definitiva, non già con la pubblicazione della graduatoria provvisoria. La dinamica della soglia non viola i principi costituzionali, poiché garantisce che il confronto competitivo avvenga esclusivamente tra operatori qualificati.
La Corte ha valorizzato i principi del risultato e della fiducia, riconoscendo che l’obiettivo del sistema non è la cristallizzazione formale della soglia, ma la correttezza sostanziale dell’esito di gara. Ne deriva che la dinamica della soglia non costituisce un effetto patologico, ma un necessario corollario dell’impianto procedurale invertito.
4.3. Sintesi giurisprudenziale
La pronuncia costituzionale ha definitivamente confermato:
- La soglia di anomalia è dinamica.
- Il ricalcolo è legittimo anche in presenza di inversione.
- L’aggiudicazione è il momento in cui si consolida l’affidamento dell’operatore economico.
5. Profili operativi e strumenti di gestione del rischio
5.1. Procedure di controllo e gestione del contenzioso
La verifica amministrativa diventa una fase concentrata e altamente sensibile. La stazione appaltante deve applicare con scrupolo il soccorso istruttorio e utilizzare correttamente il Fascicolo virtuale dell’operatore economico, in particolare per profili come il pagamento del contributo ANAC.
Poiché la dinamica della soglia è pienamente legittima, il contenzioso tende a focalizzarsi sulla correttezza dell’istruttoria. Ciò richiede motivazioni puntuali e una tracciabilità completa delle attività svolte.
5.2. Confronto tra procedura ordinaria e inversione
Il modello invertito determina un cambiamento di paradigma.
Nella procedura ordinaria la verifica amministrativa precede la valutazione delle offerte, la soglia tende a cristallizzarsi e l’aggiudicazione segue un percorso lineare.
Nel modello invertito la valutazione economica è preliminare, la soglia resta variabile sino all’aggiudicazione e la verifica si concentra sui soli operatori utilmente collocati in graduatoria.
6. Conclusioni e raccomandazioni strategiche
6.1. Il bilanciamento tra velocità e legalità sostanziale
L’inversione procedimentale costituisce oggi un istituto pienamente legittimato e coerente con la logica del Codice del 2023. Il principio del risultato giustifica la scelta legislativa di valorizzare l’efficienza procedurale. La legalità sostanziale è salvaguardata dalla verifica amministrativa mirata e dalla corretta applicazione degli strumenti di controllo.
La sentenza n. 77 del 2025 ha chiuso il dibattito sulla soglia di anomalia, stabilizzando il sistema e fornendo alle amministrazioni una cornice chiara per operare.
6.2. Raccomandazioni operative
Per gli operatori economici.
È indispensabile una cura massima della documentazione amministrativa. La consapevolezza che l’offerta economica viene aperta prima della verifica dei requisiti impone un approccio prudenziale e una valutazione attenta dei rischi legati alla dinamicità della soglia.
Per le stazioni appaltanti.
È necessario indicare con chiarezza nella lex specialis l’intenzione di avvalersi dell’inversione procedimentale e definire l’ambito della verifica. Imparzialità, trasparenza e tracciabilità dell’istruttoria rappresentano la migliore garanzia contro il contenzioso. L'utilizzo sistematico del FVOE e dei Bandi tipo ANAC contribuisce a consolidare l’affidabilità dell’intero processo.
A cura della Redazione di TuttoGare PA del 23/12/2025

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