FOCUS: “Appalti pubblici e principio once only. La semplificazione non copre gli errori di formulazione dell’offerta tecnica”

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La sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, 4 novembre 2025, n. 8567, offre un rilevante chiarimento sui limiti applicativi del principio once only e sul rapporto tra tale disposizione, la verifica tramite FVOE e l’istituto del soccorso istruttorio.

Il caso riguardava l’attribuzione del punteggio tecnico relativo a un criterio curriculare, per il quale il disciplinare richiedeva la produzione dei certificati di esecuzione lavori o servizi a supporto delle esperienze pregresse.

L’operatore economico non aveva allegato i CEL e si doleva dell’attribuzione del punteggio pari a zero, sostenendo che la stazione appaltante avrebbe potuto acquisire d’ufficio la documentazione mancante ai sensi dell’articolo 99, comma 3, del Codice dei contratti pubblici ovvero attivare il soccorso istruttorio.

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente tali argomentazioni, affermando un principio destinato a consolidare il confine tra le attività di semplificazione informativa e la fisiologica autonomia della commissione giudicatrice nella valutazione delle offerte.

Il perimetro del principio once only nell’articolo 99, comma 3, del Codice

L’articolo 99, comma 3, D.lgs. 36/2023 attua il principio once only imponendo alle amministrazioni il recupero d’ufficio delle informazioni e dei dati già in loro possesso o comunque acquisibili da altre amministrazioni mediante interoperabilità e consultazione delle banche dati qualificate, tra cui la FVOE.

L’onere dichiarativo in capo agli operatori economici risulta così ridotto al minimo indispensabile, secondo un modello di semplificazione volto a contrastare duplicazioni documentali e richieste superflue.

La disposizione, tuttavia, ha una precisa collocazione sistematica. Essa opera nella fase della verifica dei requisiti di partecipazione e qualificazione, non nella fase valutativa dell’offerta tecnica.

Il Consiglio di Stato ha rilevato che i sistemi di interoperabilità non sono concepiti per sopperire a carenze dell’offerta né per colmare errori o omissioni imputabili al concorrente. L’amministrazione, nella fase di attribuzione dei punteggi, non può essere gravata dell’onere di ricercare documenti a supporto dei criteri qualitativi, poiché ciò altererebbe la par condicio e modificherebbe il contenuto dell’offerta presentata.

 
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L’impossibilità di utilizzare il soccorso istruttorio per integrare l’offerta tecnica

Il Collegio ha escluso anche la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio. La giurisprudenza richiamata dalla sentenza ribadisce che tale istituto può operare unicamente per chiarire elementi già presenti nell’offerta, non per integrare documenti richiesti a pena di mancata attribuzione del punteggio.

La funzione del soccorso è meramente esplicativa. Può essere attivato per consentire all’amministrazione di interpretare correttamente contenuti già espressi dal concorrente, quando vi siano ambiguità o necessità di precisazioni formali. Non può invece condurre all’aggiunta postuma di documentazione tecnica, né consentire la produzione tardiva di CEL o analoghi attestati professionali che costituiscono parte integrante del contenuto tecnico dell’offerta.

L’orientamento è coerente con precedenti pronunce che sottolineano il rigoroso dovere di diligenza, chiarezza e completezza cui sono tenuti gli operatori economici lungo tutte le fasi della procedura. L’impresa che non rispetta le prescrizioni del disciplinare arreca un ostacolo allo svolgimento della gara. Tale negligenza non è rimediabile mediante il soccorso istruttorio e conduce alla legittima attribuzione del punteggio pari a zero.

La centralità del disciplinare e il dovere di correttezza dell’operatore economico

La sentenza valorizza il ruolo del disciplinare come fonte primaria di regolazione della procedura. Quando la lex specialis richiede espressamente l’allegazione dei CEL ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico, la loro mancanza non può essere superata affidando all’amministrazione compiti di acquisizione d’ufficio. Diversamente si realizzerebbe una modifica sostanziale dell’offerta o una indebita integrazione postuma, in contrasto con i principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.

Il Collegio ricorda inoltre che le procedure di evidenza pubblica presuppongono un dovere professionale particolarmente intenso in capo ai partecipanti, sia nella predisposizione della documentazione amministrativa sia nella formulazione dell’offerta tecnica. Errori e omissioni imputabili all’operatore non possono essere neutralizzati in via automatica dall’ordinamento tramite strumenti pensati per la semplificazione o la mera regolarizzazione formale.

Il quadro giurisprudenziale

La decisione n. 8567 del 2025 si inserisce in un orientamento uniforme, tra cui risultano conformi diverse pronunce, tra cui Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2025, n. 387, Consiglio di Stato, Sez. V, 12 novembre 2024, n. 9063 e Consiglio di Stato, Sez. V, 11 marzo 2025, n. 1985.

Tutte queste pronunce delineano un concetto di soccorso istruttorio circoscritto, volto a chiarire l’offerta e non a integrarla, e confermano che la mancanza di documenti che costituiscono presupposto per l’attribuzione del punteggio determina la legittimità di una valutazione negativa.

Considerazioni conclusive

La sentenza conferma una netta distinzione tra la semplificazione informativa introdotta dal principio once only e la disciplina della valutazione delle offerte.

La prima riguarda la riduzione degli oneri documentali per la verifica dei requisiti.

La seconda rimane saldamente ancorata al contenuto dell’offerta tecnica presentata dal concorrente, che non può essere successivamente integrato dall’amministrazione né attraverso l’interoperabilità né tramite il soccorso istruttorio.

Il principio è di particolare rilievo operativo per le stazioni appaltanti, che devono evitare indebite attività di ricerca documentale nella fase di valutazione, e per gli operatori economici, che devono prestare massima attenzione alla completezza dell’offerta e alla corretta allegazione di tutti i documenti richiesti dal disciplinare

A cura della Redazione di TuttoGare PA del 22/12/2025

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