Requisito esperienziale di servizi svolti in Comuni “a vocazione turistica”

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La ricorrente contesta l’illegittimità della convalida dell’aggiudicazione per carenza in capo alla prima graduata del requisito consistente nella esecuzione negli ultimi tre anni di almeno due servizi analoghi per enti pubblici in territori a vocazione turistica di almeno 5000 abitanti e per un periodo ininterrotto di almeno un anno. Secondo la ricorrente uno dei due Comuni non è ricompreso nell’ elenco Istat dei Comuni a vocazione turistica.

La controinteressata obietta tuttavia che il requisito in esame debba essere inteso in senso sostanziale e non formale, ed allega, a tal fine, una nota del Sindaco del Comune interessato, nella quale si dà conto in termini descrittivi di una serie di caratteristiche del relativo contesto territoriale da cui si evincerebbe la connotazione turistica dell’area.

 
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Tar Calabria, Catanzaro, Sez.I, 02/10/2025, n. 1547 accoglie il ricorso:

Ciò chiarito, rileva il Collegio in prima battuta che la delibera A.n.a.c. n. 1/2024, al pari della sentenza del Consiglio di Stato, sono inconferenti, non riguardando i criteri di classificazione dei Comuni a vocazione turistica ma le clausole territoriali e il principio di prossimità degli impianti di recupero dei rifiuti.

Sotto distinto e concorrente profilo, poi, la classificazione operata dall’I.s.t.a.t. ai sensi dell’art. 182 L. n. 77/2020 -riguardante appunto, tra l’altro, i Comuni a vocazione turistica- è redatta sulla scorta di criteri geografici e antropici puntuali nonché uniformi a livello nazionale (Consiglio di Stato, Sez. V, 28 febbraio 2024, n. 1955), così da consentire l’individuazione di tali Comuni sulla scorta di parametri attendibili e certi.

In ragione di ciò l’elenco redatto dall’Istituto di statistica, il quale colloca ……. tra i “Comuni non turistici”, è da ritenersi criterio idoneo ed adeguato a valutare la sussistenza del richiesto requisito di partecipazione.

Ad opinare diversamente, rimettendo la qualificazione della vocazione turistica di un Ente ad attestazioni di singoli amministratori locali, si giungerebbe sia ad un contrasto con i dati nazionali I.s.t.a.t. sia ad una sostanziale elusione del possesso del requisito tecnico professionale prescritto, in quanto, ad ogni evidenza, ciascun Comune, all’uopo interpellato dall’operatore economico o dalla stazione appaltante, potrebbe confezionare relazioni tese a valorizzare la dimensione turistica dell’area di riferimento.

Ne deriva che xxx. è da ritenersi sprovvista del requisito esperienziale previsto dall’art. 4.3. del disciplinare, cosicché avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura selettiva.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 02/10/2025 di Roberto Donati

 

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