FOCUS: “Errore materiale nelle giustificazioni: il TAR Lazio conferma l’esclusione”

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Introduzione

Può un operatore economico correggere un errore materiale nelle giustificazioni dell’offerta dopo che la stazione appaltante ha già disposto l’esclusione? Oppure la legittimità del provvedimento deve essere valutata esclusivamente sulla base della documentazione presentata nel sub-procedimento di verifica di anomalia?

A queste domande ha dato risposta il TAR Lazio, sez. III-quater, con la sentenza n. 16638 del 25 settembre 2025, che chiarisce il confine tra mero errore sanabile e modifica sostanziale dell’offerta, ribadendo i limiti temporali e procedimentali della fase di verifica di congruità.

Il caso: un errore di trascrizione nelle giustificazioni

La controversia trae origine da una gara europea per l’affidamento di servizi di contact center. L’offerta della società ricorrente, inizialmente prima in graduatoria, è stata sottoposta a verifica di anomalia a causa dei costi della manodopera, risultati significativamente inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante.

Nella relazione giustificativa, l’operatore economico aveva indicato un numero medio di addetti sostanzialmente dimezzato rispetto a quello necessario per l’esecuzione del servizio. Da qui la conclusione del RUP: l’offerta non assicurava il livello di prestazioni richiesto, con conseguente sottostima dei costi e utile effettivo negativ

Solo dopo l’esclusione, l’impresa ha sostenuto che si trattava di un mero errore di trascrizione dal foglio excel alla relazione, presentando in sede di autotutela una nuova tabella con i valori “corretti”.

 
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La decisione del TAR

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, confermando la legittimità del provvedimento di esclusione. Secondo il Collegio:

  • l’errore invocato non era immediatamente percepibile dalla semplice lettura delle giustificazioni, motivo per cui la stazione appaltante non aveva alcun obbligo di rilevarlo o di attivarsi per richiedere ulteriori chiarimenti;
  • la possibilità di emendare errori o di fornire chiarimenti trova spazio esclusivamente nella fase di verifica di anomalia, non dopo la sua conclusione;
  • la nuova tabella prodotta in autotutela si traduceva in una modifica postuma dell’offerta, inammissibile perché lesiva della par condicio tra concorrenti;
  • in applicazione del principio tempus regit actum, la legittimità del provvedimento di esclusione deve essere valutata con riferimento alla documentazione esistente al momento della sua adozione, restando irrilevanti successive correzioni o integrazioni.

Analisi tecnica

La sentenza riafferma un principio cardine: la verifica di anomalia è un sub-procedimento con tempi e limiti precisi, destinato a chiudersi con le giustificazioni presentate dall’operatore economico. Non può trasformarsi in uno strumento per rettificare ex post l’offerta.

L’intervento del TAR evidenzia due profili di rilievo:

  1. Errore materiale sanabile: solo quelli ictu oculi riconoscibili, ossia immediatamente percepibili dalla lettura del documento, possono essere corretti o chiariti. Diversamente, l’onere della precisione resta a carico dell’operatore.
  2. Certezza e par condicio: ammettere correzioni postume significherebbe introdurre una sorta di “secondo tempo” della verifica di anomalia, con conseguente lesione della parità di trattamento e incertezza procedimentale.

Conclusioni operative

Il TAR Lazio n. 16638/2025 fornisce importanti indicazioni applicative per le stazioni appaltanti:

  • la legittimità dell’esclusione va valutata solo sulla base delle giustificazioni presentate entro la chiusura della verifica di anomalia;
  • eventuali errori materiali possono essere sanati solo se immediatamente rilevabili dalla documentazione prodotta;
  • la stazione appaltante non è tenuta a svolgere verifiche esterne o ricostruzioni per accertare errori non evidenti;
  • le istanze di autotutela successive non possono incidere sul provvedimento già adottato;
  • l’onere di fornire giustificazioni complete, coerenti e corrette grava interamente sull’operatore economico.

La decisione conferma, dunque, che la verifica di anomalia non è un meccanismo di aggiustamento dell’offerta, ma un momento procedimentale con confini certi, a garanzia della par condicio e della certezza delle regole di gara. 

A cura della Redazione di TuttoGare PA del 02/10/2025

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