FOCUS: “Contributo ANAC e gare pubbliche: la sanabilità del pagamento tardivo nella più recente giurisprudenza”

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Il Consiglio di Stato, con la sentenza 19 settembre 2025, n. 7397, ha ribadito che l’omesso versamento del contributo ANAC non determina l’automatica esclusione dell’operatore, potendo essere regolarizzato tramite soccorso istruttorio, anche laddove sia stata adottata l’inversione procedimentale.

La problematica di fondo

Il contributo ANAC, previsto dall’art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005 e attualmente richiamato dall’art. 222, comma 12, del d.lgs. 36/2023, ha dato luogo a un acceso dibattito applicativo.

La questione riguarda la sua natura giuridica e le conseguenze della mancata corresponsione:

  • Si tratta di una condizione che incide sulla validità della partecipazione, con effetto espulsivo immediato?
  • Oppure di un onere finanziario esterno ai requisiti di partecipazione, suscettibile di regolarizzazione anche dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte?
  • E come coordinare tale obbligo con la disciplina dell’inversione procedimentale di cui all’art. 107, comma 3, del nuovo Codice dei contratti?

Il Consiglio di Stato, con la pronuncia in commento, ha sciolto i dubbi, confermando i principi elaborati dall’Adunanza plenaria n. 6/2025.

 
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La vicenda processuale

La controversia nasce da una gara per l’affidamento del servizio di conferimento di frazioni merceologiche della raccolta differenziata.

La stazione appaltante aveva disposto l’esclusione di un concorrente per avere effettuato il versamento del contributo ANAC oltre il termine di presentazione delle offerte.

Il TAR, richiamando la decisione della Plenaria, aveva accolto il ricorso.

La controinteressata aveva quindi proposto appello, sostenendo che l’adempimento tardivo fosse inammissibile.

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, chiarendo definitivamente il quadro.

Natura del contributo ANAC

Il contributo, funzionale al finanziamento delle attività dell’Autorità, non è stato tipizzato dal legislatore come requisito di partecipazione né è stato collegato a un termine decadenziale coincidente con la presentazione dell’offerta.

Ne consegue che:

  • non riguarda né l’idoneità soggettiva dell’operatore, né le caratteristiche dell’offerta;
  • si configura come obbligo legale connesso alla partecipazione, ma collocato su un piano distinto rispetto ai requisiti di ordine generale e speciale

Il precedente della Plenaria n. 6/2025

Il massimo consesso della giustizia amministrativa ha affermato che il pagamento del contributo rappresenta un adempimento esterno alla procedura, la cui omissione non giustifica l’immediata esclusione.

Le regole operative sono state così fissate:

  • il versamento può intervenire sino all’avvio della fase di valutazione delle offerte;
  • la stazione appaltante è tenuta ad attivare il soccorso istruttorio, consentendo la regolarizzazione;
  • in caso di inadempimento definitivo, l’offerta diviene inammissibile;
  • anche con inversione procedimentale, l’obbligo di verifica e di eventuale attivazione del soccorso non viene meno.

Il principio affermato dalla sentenza n. 7397/2025

Riprendendo la linea tracciata dalla Plenaria, il Consiglio di Stato ha stabilito che:

  1. non è legittima l’esclusione automatica per tardivo pagamento;
  2. la stazione appaltante deve assegnare un termine per la regolarizzazione;
  3. l’inversione procedimentale non elide il dovere di controllo e di eventuale segnalazione all’ANAC in caso di persistente omissione.

In questo modo, è stata smentita la tesi dell’appellante che riteneva perentorio il termine di presentazione delle offerte anche per il pagamento del contributo.

Implicazioni pratiche

La decisione consolida un approccio sostanzialistico, coerente con il principio del risultato e con l’esigenza di evitare esclusioni meramente formali.

Le amministrazioni aggiudicatrici dovranno quindi:

  1. astenersi dal disporre esclusioni automatiche per mancato versamento del contributo;
  2. attivare sempre il soccorso istruttorio per consentire la regolarizzazione;
  3. effettuare i controlli anche quando si procede con inversione procedimentale, con obbligo di segnalazione all’ANAC in caso di inadempimento definitivo.

Il contributo ANAC si conferma dunque come adempimento obbligatorio, ma la cui omissione non è più idonea, di per sé sola, a determinare la caducazione della partecipazione.

A cura della Redazione di TuttoGare PA del 03/10/2025

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