Necessario integrare, sin dal primo grado di giudizio, il contraddittorio nei confronti delle Amministrazioni centrali titolari degli interventi PNNR

Il Consiglio di Stato annulla la sentenza appellata rinviandola al primo giudice per mancata integrità del contraddittorio.
In caso di interventi finanziati dal PNRR è necessario integrare, sin dal primo grado di giudizio, il contraddittorio nei confronti delle Amministrazioni centrali titolari degli interventi.
Questo quanto ribadito da Consiglio di Stato, Sez. V, 01/10/2025, n. 7662:
Si tratta, invero, di una gara finanziata interamente con fondi eurounitari, erogati in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Con il rito speciale di cui all’articolo 12-bis del d.l. n. 68 del 16 giugno 2022, il legislatore ha espressamente previsto l’obbligo di immediata integrazione del contraddittorio in favore delle Amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR. Il comma 4 del citato articolo prevede, invero, che: “4. Sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per le quali si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato. Si applica l’articolo 49 del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”.
La qualifica di liticonsorte necessario dell’Amministrazione centrale titolare degli interventi previsti nel PNRR è, dunque, chiara. Ne deriva che, nella presente fattispecie, sia il Ministero dell’interno che il Ministero dell’economia e delle finanze, nella loro qualifica di Amministrazioni centrali titolari degli interventi, dovevano essere evocati in giudizio sin dal primo grado.
Coerentemente con la normativa che disciplina il suddetto rito speciale, questo Consiglio di Stato ha più volte ribadito la necessità di integrare, sin dal primo grado di giudizio, il contraddittorio nei confronti delle Amministrazioni centrali titolari degli interventi PNNR.
“L’art. 12-bis, comma 4, del decreto-legge n. 68 del 2022, inerente ai giudizi su interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, introduce un’ipotesi di litisconsorzio necessario, prevedendo che le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR siano parti necessarie del giudizio e rimandando alle disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato. Nel caso in cui il ricorso in primo grado non venga notificato all’amministrazione centrale responsabile del progetto PNRR e il giudice di primo grado non ordini l’integrazione del contraddittorio nei confronti della stessa, il giudice di appello deve annullare la sentenza appellata per violazione del diritto di difesa, ai sensi dell’art. 105 cod. proc. amm., rimettendo la causa al giudice a quo per l’integrazione del contraddittorio” (Cons. Stato, V, ordinanza 4 aprile 2025, n. 1279).
In conclusione, come anche eccepito da xxx, nel caso di specie il Tar ha omesso di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle succitate amministrazioni.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 01/10/2025 di Roberto Donati

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