Correttezza e competenza nella disposizione delle esclusioni di gara

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Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) dell'Abruzzo ha emesso una sentenza rilevante in merito ad una contestata procedura di gara. La sentenza del 04 giugno 2024 numero 177, pronunciata dalla sezione di Pescara, ha respinto il ricorso presentato da un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) che aveva contestato la propria esclusione da una gara d'appalto.

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La gara in questione riguardava l'affidamento di lavori di riparazione e manutenzione delle reti idriche e fognarie per l'anno 2024, suddivisi in vari lotti. L'RTI ricorrente, composto da due società, si era classificato al primo posto nella graduatoria relativa a due dei lotti, ma era stato escluso con un provvedimento emesso il 10 gennaio 2024 dal responsabile della fase di affidamento.

Le società escluse hanno presentato ricorso, chiedendo l'annullamento del provvedimento di esclusione e dell'aggiudicazione dei lotti ad altre società. Il ricorso si basava su due principali contestazioni: l'incompetenza del responsabile a emettere il provvedimento di esclusione e la presunta irregolarità nel giudizio di non congruità delle offerte presentate.

Il TAR ha rigettato le contestazioni mosse dall'RTI ricorrente, dichiarando improcedibile la censura relativa all'incompetenza del responsabile di fase. Questo perché il provvedimento di esclusione era stato ratificato successivamente dal responsabile unico del progetto, sanando così eventuali vizi di incompetenza. Inoltre, il tribunale ha ritenuto corretta la valutazione di non congruità delle offerte.

Il tribunale ha quindi confermato l’esclusione dell'RTI dalla gara e l'aggiudicazione dei lotti ad altre società. La sentenza ha ribadito l'importanza del rispetto delle competenze procedurali e della trasparenza nella valutazione delle offerte, sottolineando che le ratifiche di provvedimenti amministrativi devono essere motivate adeguatamente e conformi alle norme vigenti.

La redazione di TuttoGare PA del 11/06/2024

 

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