Esclusione per omessa dichiarazione di aver giudicato lo sconto offerto nel suo complesso remunerativo: ovviamente illegittima

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Un’impresa viene esclusa con la seguente motivazione:

Dall’analisi dell’offerta economica emerge la mancanza della dichiarazione prevista dal punto 6 della lex specialis di gara, ovvero “l’offerta dovrà contenere, pena l’esclusione della Ditta dalla gara, l’esplicita dichiarazione di aver giudicato lo sconto offerto nel suo complesso remunerativo e tale da consentire la formulazione dell’offerta”.

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T.A.R. Campania, IV, 07 giugno 2024, n. 3614 annulla il provvedimento di esclusione:

L’art. 6 della lettera di invito ha prescritto, nel caso che ci occupa, al comma 2 che: “L’offerta dovrà contenere, pena l’esclusione della Ditta dalla gara, l’esplicita dichiarazione di “aver giudicato lo sconto offerto nel suo complesso remunerativo e tale da consentire la formulazione dell’offerta”. La ricorrente è stata esclusa dalla gara per il solo motivo di non aver inserito tale espressa dichiarazione nella propria offerta.

Rileva, tuttavia, il Collegio che, nella specie, la previsione dell’art. 6 citato si ponga in violazione del principio della tassatività delle cause di esclusione e sia quindi affetta da nullità, richiedendo un elemento richiesto a corredo dell’offerta economica di carattere ultroneo e costituente un inutile aggravio a carico del concorrente alla gara.

In particolare, l’esclusione prevista dal disciplinare di gara per il caso di mancata indicazione della remuneratività dell’offerta appare contraria ai principi di proporzionalità e ragionevolezza, nella misura in cui la clausola in oggetto non conferisce alcunché al contenuto dell’offerta in termini di sua maggiore certezza.

Il ricorso va, pertanto, accolto, con annullamento del provvedimento impugnato“.

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A cura di giurisprudenzappalti.it del 07/06/2024 di Elvis Cavalleri

 

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