Offerta tecnica e violazione del principio di unicità dell’offerta

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Il Tar Molise, accogliendo il ricorso, ricorda come la violazione del principio di unicità dell’offerta si verifichi nelle ipotesi di più offerte, o di più proposte nell’ambito della medesima offerta, formulate in via alternativa o subordinata, in modo tale che la scelta ricadente su una di esse escluda necessariamente la praticabilità delle altre. Sicché la stazione appaltante avrebbe dovuto procedere all’esclusione dell’offerta della controinteressata o quantomeno non avrebbe potuto attribuirle alcun punteggio.

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Questo quanto stabilito da Tar Molise, Sez. I, 11/04/2023, n. 103, che annulla l’aggiudicazione:

8.1.2 – A tale stregua, alla luce delle discordanti dichiarazioni formulate dalla controinteressata la sua offerta risulta, per l’aspetto in discorso, formulata in violazione:

– dell’articolo 32, comma 4, del d.lgs n. 50/2016, a termini del quale “ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta”;

– dell’art. 16, par. “condizioni dell’offerta”: 1) lettera f) del disciplinare, a mente del quale “l’offerta tecnica non può: … in relazione a uno o più d’uno degli elementi o sub-elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca”; 2) lettera l), del medesimo articolo, secondo cui “l’offerta tecnica non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d’uno degli elementi di valutazione”.

Questa conclusione è confermata dal condivisibile insegnamento giurisprudenziale per cui “la violazione del principio di unicità dell’offerta si verifica nelle ipotesi di più offerte, o di più proposte nell’ambito della medesima offerta, formulate in via alternativa o subordinata, in modo tale che la scelta ricadente su una di esse escluda necessariamente la praticabilità delle altre, poiché solo in queste ipotesi il concorrente è effettivamente avvantaggiato rispetto agli altri dall’offerta plurima, potendo contare su un più ampio ventaglio di soluzioni in grado di soddisfare le esigenze della stazione appaltante” (cfr. T.A.R. Piemonte, Torino, I, n. 195/2020 e in termini T.A.R. Toscana, I, n. 1361/2015; T.A.R. Veneto, II, n. 1135/2018).

Proprio una situazione siffatta sussiste, infatti, nella fattispecie in scrutinio, in cui l’offerta della xxxx, prospettando differenti soluzioni tecniche (fornitura con posa in opera di infissi in legno-alluminio oppure in alluminio-legno), si configura come alternativa o duplice, in quanto in seguito all’aggiudicazione l’erogazione della prestazione verrà necessariamente posta in essere secondo una sola delle alternative indicate, escludendo necessariamente l’altra.

8.1.3 – Le già acclarate differenze tecniche ed economiche esistenti fra tra le due tipologie di infissi offerte alternativamente dalla controinteressata rendono anche manifesta l’inconferenza del richiamo della difesa comunale alla sentenza del T.A.R. Piemonte n. 195/2020.

Nel caso esaminato da tale pronuncia, infatti, è stato accertato che i due prodotti offerti dal concorrente non avevano caratteristiche diverse, ma differivano solo per il “nome”: e per tale ragione non erano stati ritenuti realmente alternativi. Diversamente, nella fattispecie in scrutinio è emerso che le due tipologie di infissi offerte non differiscono affatto solo per il “nome”, ma soprattutto per specifiche caratteristiche tecniche, prestazionali e di valore commerciale, venendo quindi a configurarsi la violazione dell’art. 32, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 16, par. “condizioni dell’offerta”, lettere f) e l) del disciplinare.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 11/04/2023 di Roberto Donati

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