Verifiche sugli obblighi ex articolo 102 del Codice. Massima libertà di forme e mezzi per le verifiche

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Nel respingere il ricorso, il Tar Lazio stabilisce come, per l’applicazione delle previsioni di cui all’articolo 102 del Codice (in questo caso sulla parità di genere) vi sia la massima libertà di forme e mezzi ritenuti “adeguati” per procedere a tali verifiche nell’ottica di una rapida conclusione dell’attività.

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Questo quanto stabilito da Tar Lazio, Roma, Sez. IV, 03/06/2024, n. 11288:

12. Con il quarto motivo parte ricorrente sostiene che Invitalia avrebbe mancato di verificare, ai sensi dell’art. 102 del d.lgs. n. 36/2023, l’attendibilità degli impegni assunti in materia di parità di genere dal RTI aggiudicatario.

L’argomento è inammissibile dato che parte ricorrente si limita ad affermare la presunta mancata verifica circa l’attendibilità delle dichiarazioni del RTI ……….., senza indicare alcun elemento a supporto di tale conclusione.

La censura ad ogni modo si presenta infondata dato che, secondo quanto rappresentato dalla controinteressata, e non oggetto di contestazione, RTI …………. ha effettuato le dichiarazioni richieste dall’art. 14.3 della lex specialis ed ha prodotto entrambi i file.pdf, nei quali sono descritte le modalità con le quali lo stesso intende adempiere agli obblighi recati dagli artt. 11, 57 e 102 del d.lgs. n. 36/2023, e tali impegni che sono stati ritenuti adeguati dalla stazione appaltante. Quest’ultima, difatti, negli atti di gara, ha espressamente affermato che: “tenuto conto delle prestazioni oggetto del contratto, in conformità a quanto previsto dall’articolo 102, co. 2, del Codice dei Contratti, si ritengono attendibili gli impegni assunti, ai sensi dell’articolo 102, co. 1, lett. b) e c), del Codice dei Contratti, dal medesimo operatore economico e dichiarati nella documentazione allegata a quella economica, come previsto dal Disciplinare di gara”.

Ciò detto, merita ricordare che la relazione al codice dei contratti chiarisce come “l’art. 102 prevede, al comma 1, una serie di obblighi che l’operatore deve assumere per garantire la stabilità del personale impiegato […]. La disposizione costituisce applicazione del criterio di delega di cui alla lett. h) della l. n. 78 del 2002, relativamente alle c.d. clausole sociali. Per non aggravare il procedimento di gara, al comma 2 si prevede che l’adempimento di tali obblighi sociali è ritenuto assicurato con l’impegno dell’operatore economico, impegno cui è correlata la verifica da parte delle stazioni appaltanti dell’attendibilità dell’impegno dichiarato, verifica che può essere svolta con qualsiasi mezzo adeguato, anche con le modalità dell’art. 110 solo nei confronti dell’offerta dell’aggiudicatario”. Vi è dunque la massima libertà di forme e mezzi ritenuti “adeguati” per procedere a tali verifiche nell’ottica di una rapida conclusione dell’attività e dovendosi conclusivamente rimarcare che le censure di parte ricorrente non hanno fatto emergere alcun vizio nell’operato dell’Amministrazione.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 03/06/2024 di Roberto Donati

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