La stazione appaltante non è chiamata a dirimere il merito di controversie che coinvolgono il concorrente e che sono pendenti in sede tributaria
La stazione appaltante non è chiamata a dirimere il merito di controversie che coinvolgono il concorrente e che sono pendenti in sede tributaria (o in sede civile oppure che afferiscono al versante penale), bensì a valutare, in base alla documentazione disponibile, le ricadute che tali vicende hanno in relazione alla partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica e tenuto conto della disciplina degli istituti che connotano tali procedure.
Questo, al termine di un’analisi accurata, quanto stabilito da Tar Marche, Sez. I, 01/06/2024, n. 542:
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SCARICA GRATIS LA GUIDA6. Passando invece a trattare i profili sostanziali, il Collegio osserva quanto segue.
6.1. È necessario anzitutto evidenziare che le disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici relative alle cause di esclusione non automatiche vanno pur sempre lette ed interpretate tenendo conto di tutte le esigenze che vengono in rilievo nelle controversie relative agli appalti pubblici. Infatti, come ha correttamente eccepito xxxx, la tendenza del legislatore di consentire in misura sempre più ampia ai concorrenti di dimostrare la propria affidabilità morale, tecnica e finanziaria anche in presenza di situazioni che in passato implicavano l’esclusione quasi automatica va pur sempre temperata considerando le esigenze di tutela degli altri concorrenti e più in generale del mercato.
Questo, in particolare, vale proprio per il requisito che viene in rilievo nel presente giudizio, perché l’indiscriminata ammissione di concorrenti a carico dei quali esistono situazioni debitorie particolarmente pesanti nei confronti dell’Erario rischia di produrre fenomeni di dumping ai danni delle imprese che invece osservano le scadenze previste dalla legge per il pagamento di tasse, imposte e contributi di varia natura. Ugualmente rilevante è l’esigenza della stazione appaltante di contrattare con operatori economici solidi finanziariamente.
Da ultimo, poi, si deve tenere conto degli (in parte) innovativi principi che il legislatore del 2023 ha voluto premettere alle disposizioni del nuovo Codice degli appalti, fra i quali nella specie viene in risalto il principio della buona fede di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 36/2023.
6.2. Trasportando tali considerazioni al caso di specie, si possono svolgere le seguenti considerazioni.
6.2.1. La società ricorrente insiste molto nel richiamare norme e principi che disciplinano il rapporto fra l’Erario e il contribuente, nonché pronunce della Corte di Cassazione che hanno fatto applicazione di tali norme e principi, ma le pur pregevoli considerazioni svolte nel ricorso introduttivo e nei successivi scritti difensivi muovono da un presupposto fallace, visto che nel presente giudizio non viene direttamente in rilievo un contenzioso tributario. Questo vuol dire che, come del resto accade per le cause di esclusione che riguardano l’assenza dei requisiti di moralità e/o gli illeciti professionali, la stazione appaltante non è chiamata a dirimere il merito di controversie che coinvolgono il concorrente e che sono pendenti in sede tributaria (o in sede civile oppure che afferiscono al versante penale), bensì a valutare, in base alla documentazione disponibile, le ricadute che tali vicende hanno in relazione alla partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica e tenuto conto della disciplina degli istituti che connotano tali procedure.
È vero che nello svolgere tali valutazioni l’amministrazione deve tenere conto anche delle disposizioni fiscali, civili e penali che eventualmente vengono in rilievo, ma questo sempre al fine di svolgere la propria valutazione di sintesi, valutazione, peraltro, che va riferita al momento in cui deve essere adottato il provvedimento di ammissione o di esclusione (non è necessario, cioè, che la stazione appaltante attenda l’esito del giudizio penale o del processo civile o del processo tributario).
A cura di giurisprudenzappalti.it del 02/06/2024 di Roberto Donati
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