Valutazioni identiche espresse dai commissari. Legittimità.

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Appalto di servizi da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La ricorrente, tra i vari motivi, contesta che le valutazioni espresse dai commissari per tutti i lotti siano state identiche, con ciò violando la regola del Disciplinare secondo cui ogni commissario avrebbe dovuto esprimere un proprio giudizio, mentre in concreto è stata riportata un’unica valutazione finale per ogni sub-criterio.

Si tratta di una delle situazioni che si verificano nel corso delle procedure da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Ebbene, Tar Campania, Napoli, 01/ 09/ 2020, n. 3713 respinge il ricorso, e per il motivo sopra sintetizzato, esprime  le seguenti motivazioni:

La censura non è fondata.

Risulta che i commissari abbiano di fatto espresso ciascuno un proprio giudizio secondo quanto emerge dagli allegati ai verbali di gara, mentre la circostanza che la valutazione formulata sia di contenuto analogo non costituisce violazione della predetta regola prescritta nel Disciplinare di gara secondo cui ogni commissario esprime una valutazione individuale.

Questa Sezione ha ripetutamente affermato il principio secondo cui la regola dell’individualità della valutazione dei commissari di gara non è violata dalla circostanza che essa sia stata uniforme per tutti i commissari, atteso che “la coincidenza di giudizi non costituisce infatti un sicuro sintomo di condizionamento potendo anche astrattamente essere giustificata con la concordanza di valutazioni effettuate nell’ambito di un collegio perfetto, in difetto di disposizioni che prevedano la segretezza del valutazioni espresse dai singoli commissari (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3994/2017 e Sez. V, n. 1428/2014)” (TAR Campania, sez. I, 16 giugno 2020, n. 2429 e n. 324/2020).

La Sentenza odierna trova un riscontro nella posizione del Tar Toscana, Firenze , 12 / 07 /2019 , n.1081 (vedi https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/necessita-di-criteri-dettagliati-per-confronto-a-coppie/ ) che, per il confronto a coppie, aveva stabilito come la previsione di un coefficiente stabilito collegialmente, anziché ricavato dalla media matematica dei coefficienti stabiliti individualmente, possa di per sé comportare il sacrificio dell’autonomia valutativa di ciascun commissario, la quale ha pur sempre modo di esprimersi nel dibattito collegiale. Ed anzi, in fattispecie sovrapponibile alla presente, è stato evidenziato come una “siffatta modalità operativa, lungi dal conculcare l’autonomia valutativa di ciascun commissario, esalti la connotazione collegiale del giudizio, nella misura in cui esso, piuttosto che costituire l’esito di una media meccanicamente operata tra giudizi individuali, rappresenta ab initio l’esito del confronto interno alla commissione, inteso alla elaborazione di una soluzione valutativa unitaria e di sintesi degli apporti dei singoli commissari” (così Cons. Stato, sez. III, 26 aprile 2019, n. 2682).

Va comunque segnalato come invece Consiglio di Stato, Sez. V, 04 dicembre 2017, n. 5693 e Tar Liguria, Genova, sez. II, 04 marzo 2019, n. 171( vedi https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/identicita-dei-giudizi-espressi-dai-commissari/ ) abbiano posizioni diverse.

Insomma la giurisprudenza non è uniforme…..

A cura di giurisprudenzappalti.it del 01/09/2020 di Roberto Donati

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