Concessione di contratti sottosoglia: la richiesta di offerta aperta sul MePA rispetta l’articolo 187
Nel respingere il ricorso il Tar stabilisce come, alla luce dell’art. 187, sebbene la procedura negoziata senza bando non coincida con una trattativa privata “pura”, nella quale la p.a. opera libera da qualsiasi vincolo come contraente privato, essendo invece presenti momenti pubblicistici, essi si sostanziano, in particolare nell’obbligo di invitare più operatori, invitati attraverso indagini di mercato idonee a garantire la rotazione, ma la scelta finale resta discrezionale da parte della stazione appaltante.
Tale obbligo è ampiamente rispettato, posta la modalità (RdO aperta su MePA) per cui ha optato la stazione appaltante, tanto che la ricorrente ha partecipato regolarmente all’offerta.
Questo quanto stabilito da Tar Sardegna, Sez. I, 24/02/2026, n. 435:
9. Infine, residua la censura con cui si denuncia l’illegittimo ricorso da parte della stazione appaltante allo strumento della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ex art. 187 del d.lgs. n. 36 del 2023, per omessa pubblicazione dei criteri di selezione con violazione dei principi di pubblicità e trasparenza.
Il motivo è infondato.
L’art. 187 del d.lgs. n. 36 del 2023 dispone che “Per l’affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), l’ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta ferma la facoltà per l’ente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara disciplinate dal presente Titolo II”.
Pacifica in causa la sussistenza dei presupposti per ricorrere alla procedura in questione, si deve rilevare come la stazione appaltante abbia ampliato la platea dei partecipanti rispetto ai dieci indicati dalla norma, coinvolgendo, attraverso lo strumento della richiesta di offerta aperta sul sistema MePA, potenzialmente tutti gli operatori economici qualificati per le attività e gli importi richiesti.
In merito ai criteri della selezione, è davvero astratta la censura prospettata, avuto riguardo al dettagliato Disciplinare che la stessa ricorrente ha depositato in giudizio, alla luce della natura della procedura negoziata senza bando.
In sostanza, alla luce dell’art. 187 citato, seppur la procedura negoziata senza bando non coincide con una trattativa privata “pura”, nella quale la p.a. opera libera da qualsiasi vincolo come contraente privato, essendo invece presenti momenti pubblicistici, essi si sostanziano, in particolare nell’obbligo di invitare più operatori, invitati attraverso indagini di mercato idonee a garantire la rotazione, ma la scelta finale resta discrezionale da parte della stazione appaltante.
Nel caso di specie, tale obbligo è ampiamente rispettato, posta la modalità (RdO aperta su MePA) per cui ha optato la stazione appaltante, tanto che la ricorrente ha partecipato regolarmente all’offerta.
10. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 24/02/2026 di Roberto Donati

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