Deficit (parziale) di copertura finanziaria ed annullamento della gara. Occorre valutare possibili alternative

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Il Tar Campania stabilisce come il principio di risultato imponga nell’esercizio dell’azione amministrativa, anche nelle forme dell’autotutela, un approccio di ordine teleologico e non solo procedurale; oltre a rafforzare le valutazioni ponderate che tengano conto della funzione svolta dal contratto di appalto nella specifica fattispecie, e a supportare decisioni “pragmatiche” dell’Amministrazione, coerenti con l’interesse pubblico concreto, e non meramente formalistiche.

Le ricorrenti impugnano l’annullamento, ex art. 21-novies della L. n. 241/90, della intera procedura indetta per l’appalto dei lavori di realizzazione di nuova scuola (con finanziamento PNRR), annullamento motivato dalla ritenuta nullità degli atti amministrativi del procedimento di gara per inosservanza delle “disposizioni contabili di cui al d.Lgs. 267/2000, non essendovi stato apposto il visto di regolarità contabile previsto dall’art. 147-bis, comma 1, né essendo stato assunto impegno di spesa ai sensi dell’art. 183, comma 1 del medesimo decreto”

Secondo i giudici, a fronte, di un deficit di copertura finanziaria di incidenza modesta, e data la rilevanza sociale dell’intervento, la stazione appaltante avrebbe dovuto verificare adeguatamente la percorribilità di strade che consentissero comunque di conseguire il risultato dell’affidamento della commessa (per lo meno nella sua gran parte), senza arrivare alla rimozione integrale della gara.

Questo quanto stabilito da Tar Campania, Napoli, Sez. I, 23/02/2026, n. 1261, che accoglie il ricorso  annullando la determina di rimozione della gara:

7.2. – La giurisprudenza amministrativa è pacifica nel ritenere che il potere di annullamento in autotutela presupponga una valutazione discrezionale da parte dell’Amministrazione, anche quando incida su sottostanti atti vincolati, circa la sussistenza di un interesse pubblico attuale e concreto all’eliminazione dell’atto, richiedendo una comparazione con gli interessi privati coinvolti nella vicenda concreta (si v., di recente, T.A.R. Campania, sez. VI, 17.06.2025, n. 4556).

7.3. – E siffatta valutazione comparativa non può essere omessa in presenza di un atto di secondo grado, di natura afflittiva, che, come nella specie, investa, travolgendone l’efficacia, l’aggiudicazione di una pubblica gara, vieppiù nella cornice regolatoria definita dal nuovo codice dei contratti pubblici, che espressamente contempla il principio dell’affidamento (art. 5), con ciò formalizzando la ‘protezione’ accordata dall’ordinamento alla ragionevole aspettativa riposta all’aggiudicatario sulla legittimità dell’azione amministrativa.

7.4. – In disparte la non decisività dell’omessa sottoscrizione della cit. D.D. n. …./2023 – che non è idonea a determinare, nella specie, un’assoluta incertezza sulla provenienza dell’atto (ergo, la sua nullità), essendo quest’ultimo pur sempre inserito in una specifica sequenza procedimentale chiaramente ascrivibile al Comune resistente –, come pure il rilievo che, diversamente da quanto ritenuto dall’Amministrazione, secondo una parte della giurisprudenza l’attestazione di copertura finanziaria non sarebbe addirittura più nemmeno un requisito di validità (come era, invece, in vigenza dell’art. 55, comma 5, L. n. 142/90, che prevedeva la “nullità di diritto” dell’atto di spesa che ne fosse privo) ma accederebbe, completandola, alla relativa deliberazione o determinazione di spesa, della quale diventerebbe una semplice condizione di esecutività, sicché deve comunque escludersi che la sua mancanza possa comportare la nullità dell’atto (Cons. Stato, Sez. IV, 25/5/2005 n. 2718; T.A.R. Calabria, sez. I, n. 585/2024), va qui rimarcato che la motivazione sull’interesse pubblico alla rimozione dell’atto deve essere sempre presente in un atto di annullamento di autotutela e deve estrinsecarsi in una valutazione comparativa dei contrapposti interessi, non essendo sufficiente il mero interesse al ripristino della legalità violata (Cons. Stato, Sez. VI, 14/12/2023, n. 10772), ma necessario operare un bilanciamento dell’interesse pubblico al ripristino della legalità con il legittimo affidamento del privato (Cons. Stato, Sez. IV, 25/11/2024, n. 9435).

7.5. – Deve dunque ribadirsi, atteso che il vizio che investe i provvedimenti ritirati dal comune di …………. incide sugli stessi in termini di annullabilità per violazione di legge, e non già, invece, in termini di nullità cd. strutturale ex art. 21-septies, L. n. 241/90, che presupposto indefettibile dell’annullamento d’ufficio è l’effettuazione da parte della P.A. di una ponderazione sostanziale tra legalità, interesse pubblico concreto e affidamento ingenerato nel destinatario dell’atto di secondo grado, nella specie un affidamento qualificato dall’intervenuto conseguimento dell’aggiudicazione: tanto sul presupposto che la legalità – o, meglio, il suo ripristino al cospetto dell’accertato “errore/vizio” dell’atto, oggetto di ritiro in autotutela – non costituisce un fine autonomo e sufficiente, ma un mezzo per garantire la corretta allocazione dell’interesse pubblico affidato in cura, all’Amministrazione, dal legislatore.

7.6. – Di qui un primo profilo di illegittimità del provvedimento impugnato, atteso che nella specie siffatta ponderazione comparativa, che postula la specifica considerazione e, ove possibile, la salvaguardia dell’interesse delle società ricorrenti, aggiudicataria e affidataria, manca del tutto nella relativa motivazione, essendo stata completamente pretermessa dalla P.A. resistente sul rilievo della radicale nullità degli atti della procedura che, secondo quanto erroneamente ritenuto, avrebbe reso ‘necessario’ l’annullamento della gara.

7.6.1. – Va ribadito, sul punto, che “la sussistenza di un interesse pubblico alla rimozione di un atto amministrativo illegittimo (anche a prescindere dal ricorso alla formula dell’interesse in re ipsa) è oggettivamente connaturata alla rilevata sussistenza di una situazione antigiuridica. Ma ciò non sta a significare che il riconoscimento di un tale interesse (peraltro, espressamente richiamato dal comma 1 del più volte richiamato articolo 21-nonies) comporti di per sé la pretermissione di ogni altra circostanza rilevante (come gli interessi dei destinatari dell’atto, di cui la disposizione chiede espressamente di tener conto) ed esoneri l’amministrazione da qualunque – seppur succintamente motivata – valutazione sul punto. Una cosa è infatti la tendenziale prevalenza dell’interesse pubblico al ripristino dell’ordine giuridico rispetto agli altri interessi rilevanti; ben altra cosa è la radicale pretermissione, anche ai fini motivazionali, di tali ulteriori circostanze attraverso una loro innaturale espunzione dalla fattispecie” (T.A.R. Lombardia, sez. I, 17/2/2025, n. 513).

8. – Siffatto paradigma, che esclude una visione “rimediale” dell’autotutela, nell’ambito dei contratti pubblici, è avvalorato dalla novità sistemica, introdotta dall’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023 (cd. Codice dei contratti pubblici), concernente il principio di risultato, il quale impone, nell’esercizio dell’azione amministrativa anche nelle forme dell’autotutela, un approccio di ordine teleologico e non solo procedurale; oltre a rafforzare le valutazioni ponderate che tengano conto della funzione svolta dal contratto di appalto nella specifica fattispecie, e a supportare decisioni “pragmatiche” dell’Amministrazione, coerenti con l’interesse pubblico concreto, e non meramente formalistiche.

8.1. – In applicazione di tali coordinate assume quindi rilievo centrale la mancata valutazione, da parte del Comune di ……….., delle possibili alternative all’annullamento dell’intera gara in questione: e ciò soprattutto ove si consideri che l’assenza di copertura finanziaria, secondo quanto si ricava dal medesimo provvedimento impugnato, riguarderebbe solo il 15% circa (€. 570.000.00) del complessivo valore dell’intervento (€. 3.654.236,00), per il resto (€. 3.084.236,00) finanziato con i fondi ministeriali PNRR di cui al D.M. n. 172 del 29/08/2023, come del resto riconosciuto dalla stessa amministrazione comunale (cfr. memoria del 16/10/2025, p. 16), che ha ammesso che il parere ‘favorevole’ apposto ai sensi dell’art. 179 del T.U.E.L. dal Responsabile del Servizio Finanziario in calce alla Determinazione n. ………………. – con cui si provvedeva ad accertare l’entrata di € 3.084.236,00 da finanziamento PNRR – attiene “[…] all’accertamento delle entrate da contributo PNRR”.

8.2. – A fronte, quindi, di un deficit di copertura finanziaria di incidenza modesta, e data la rilevanza sociale dell’intervento (realizzazione di un polo scolastico), in sede di bilanciamento dei contrapposti interessi la stazione appaltante avrebbe dovuto verificare adeguatamente la percorribilità di strade che consentissero comunque di conseguire il risultato dell’affidamento della commessa (per lo meno nella sua gran parte), all’uopo svolgendo una puntuale istruttoria e una ponderata valutazione in ordine alla complessiva incisione, sulla concreta realizzabilità dell’appalto, dei vizi riscontrati negli atti di gara, viceversa fatti assurgere a una sorta di aprioristico e insuperabile presupposto fondativo della doverosità dell’annullamento integrale.

In altre parole, al Comune di …………… è imputabile il mancato esame della praticabilità di soluzioni alternative alla caducazione integrale della procedura di gara, ossia di iniziative idonee a fronteggiare fattivamente le criticità finanziarie dell’operazione, avendo nel contempo il debito riguardo per il rilievo effettivo dell’appalto in parola sul piano dell’interesse della comunità locale (che lo stesso Ente riconosce nella comunicazione prot. n. … del …07.2025 [doc. 22 della produzione di ricorrente], nella quale si legge che “la realizzazione di questa opera rappresenta un’esigenza importante per la collettività”), e anche per il dispendio di risorse che l’attivazione di una nuova procedura di gara implicherebbe. L’Amministrazione, allo scopo di superare le criticità nell’attuazione dell’intervento, ben avrebbe potuto ricorrere, ad esempio, come prospettato ex adverso, ad uno stralcio cd. ‘funzionale’ e, per tale via, utilizzare in modo proficuo le ingenti e maggioritarie risorse ministeriali pacificamente disponibili, al cui impiego, peraltro, il Comune era stato esplicitamente esortato con la comunicazione prot. n. 8079 del 20.08.2025 dell’Unità di Missione per il P.N.R.R., nella quale l’ente locale era invitato “a mettere in atto tutte le procedure per il rispetto delle tempistiche finali – milestone europee del PNRR” in modo da giungere a una “corretta attuazione dell’intervento nel rispetto delle regole europee e degli impegni assunti con l’accordo di concessione sottoscritto”.

8.3. – Per quanto precede, la mancata valutazione, da parte dell’Amministrazione, delle possibili alternative all’annullamento integrale della procedura di gara si rivela sintomatica del vizio di mancata ponderazione in concreto dell’interesse all’annullamento in autotutela in relazione anche all’affidamento ad ottenere la rispettiva commessa da parte delle odierne ricorrenti, che è stato del tutto obliterato sull’assunto della nullità degli atti di gara. Ma l’esercizio del potere di autotutela è viziato, ancor prima, siccome in aperto conflitto con l’interesse pubblico c.d. primario e il correlativo principio del risultato, attesa la frustrazione dell’esigenza connaturata alla rapida ed effettiva esecuzione dell’appalto a fronte dell’insussistenza di un comprovato interesse pubblico, concreto e attuale, all’eliminazione degli atti della procedura.

Da questi assorbenti vizi discende l’illegittimità del provvedimento impugnato, che va pertanto annullato con l’accoglimento, in parte qua, dei ricorsi.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 23/02/2026 di Roberto Donati

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