Il punteggio numerico come motivazione sufficiente nelle gare pubbliche

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Con la sentenza 14 gennaio 2026, n. 56, il TAR Puglia, Sezione I, affronta nuovamente il tema dell’adeguatezza motivazionale nelle procedure ad evidenza pubblica, ribadendo un principio di particolare rilievo sistematico: nelle gare pubbliche, l’attribuzione di un punteggio numerico agli elementi di valutazione dell’offerta è di per sé idonea a soddisfare l’obbligo di motivazione, purché i criteri valutativi siano previamente definiti in modo chiaro, puntuale e analitico.

La pronuncia si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che trova conferma nella decisione del Consiglio di Stato, Sez. V, 3 febbraio 2025, n. 839, espressamente richiamata dal Collegio pugliese.

Non si registrano, allo stato, precedenti difformi sul punto.

Il caso concreto e le censure della ricorrente

Nel caso di specie, la parte ricorrente contestava l’operato della Commissione giudicatrice, lamentando l’insufficienza motivazionale dei punteggi numerici attribuiti all’offerta tecnica dell’aggiudicataria.

Il TAR ha ritenuto tali censure infondate, osservando come il giudizio espresso in forma numerica fosse strettamente correlato a una griglia di criteri dettagliata e a una scala di valutazione strutturata secondo parametri progressivi e analitici. In presenza di un apparato valutativo così congegnato, il punteggio numerico non rappresenta un’espressione apodittica o arbitraria, ma costituisce la sintesi coerente di un percorso tecnico valutativo predeterminato.

Le doglianze della ricorrente, secondo il Collegio, si risolvevano in una mera sovrapposizione al giudizio tecnico espresso dalla Commissione, senza evidenziare concreti profili di irragionevolezza o manifesta illogicità nei punteggi assegnati.

 
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Il punteggio numerico tra obbligo di motivazione e discrezionalità tecnica

La sentenza valorizza un principio di equilibrio tra esigenze di trasparenza e rispetto della discrezionalità tecnica della stazione appaltante.

Il voto numerico è considerato motivazione sufficiente quando:

  • i criteri di valutazione sono previamente definiti con chiarezza nel bando o nel disciplinare;
  • la griglia valutativa è strutturata in modo puntuale e dettagliato;
  • la scala dei punteggi si sviluppa secondo parametri progressivi e analitici;
  • la correlazione tra criterio e punteggio è intellegibile alla luce della lex specialis.

In tali condizioni, il punteggio numerico consente di ricostruire l’iter logico seguito dalla Commissione, rendendo superflua una motivazione discorsiva ulteriore.

La pronuncia si pone in linea anche con quanto affermato dal Consiglio di Stato, Sez. V, 23 settembre 2025, n. 7458, secondo cui la valutazione delle offerte tecniche, espressione di giudizi e punteggi sulla base dei criteri previsti dal bando, costituisce esercizio di discrezionalità tecnica sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti.

Ne deriva che il sindacato giurisdizionale non può trasformarsi in una rivalutazione del merito tecnico dell’offerta, ma deve arrestarsi di fronte a valutazioni coerenti con i parametri prefissati e non inficiate da evidenti vizi logici.

Implicazioni operative per le stazioni appaltanti

La sentenza offre indicazioni di rilievo operativo per le stazioni appaltanti:

  • è essenziale predisporre criteri di valutazione chiari, articolati e non generici;
  • occorre strutturare griglie e sub criteri che consentano una graduazione effettiva e progressiva del punteggio;
  • la lex specialis deve rendere intellegibile il rapporto tra contenuto dell’offerta e punteggio attribuibile;
  • una volta assicurata tale cornice, l’attribuzione del solo punteggio numerico è idonea a soddisfare l’obbligo motivazionale.

In assenza di macroscopiche incongruenze, il ricorso che si limiti a contrapporre una diversa lettura tecnica dell’offerta è destinato a essere respinto.

Conclusioni

Il TAR Puglia ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità dell’operato della Commissione giudicatrice e ribadendo un principio che rafforza la tenuta delle procedure di gara strutturate su criteri analitici e predeterminati.

La pronuncia consolida, dunque, l’orientamento secondo cui il punteggio numerico, quando ancorato a una griglia valutativa dettagliata, non è una formula vuota, ma rappresenta una motivazione sintetica pienamente conforme ai canoni di trasparenza e ragionevolezza dell’azione amministrativa.

Fonte: Redazione Legale TuttoGare PA, 25/02/2026

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