Termini per la presentazione delle offerte: Tar Catania
Il Tar Catania si è espresso in merito alla violazione del termine minimo di ricezione delle offerte, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50 /2016.
Nella fattispecie, la società ricorrente reclamava l’impossibilità di partecipazione alla gara a causa del termine limitato intercorso tra la pubblicazione del bando e la scadenza per la presentazione delle offerte, argomentando a soccorso delle proprie tesi come ai sensi dell’art. 60 del d.lgs n. 50/2016 nelle procedure di gara aperte il termine minimo che deve obbligatoriamente trascorrere dalla pubblicazione del bando, per la presentazione delle offerte, è di 35 giorni.
Tenendo conto di eventuali riduzioni ammesse dalla disciplina emergenziale, estranee comunque al caso di specie, inoltre, per effetto dell’art. 8, lett. c), del d.l. n. 76/2020, e fino al 31 dicembre 2020, sarebbe stato possibile per la stazione appaltante, anche senza dare conto delle ragioni d’urgenza, ridurre tale impostazione a 15 giorni; tuttavia, avendo concesso un termine di appena 8 giorni, dalla pubblicazione del bando, per la presentazione delle offerte, veniva violato il precetto normativo che impone il rispetto del temine minimo inderogabile, risultando inficiata l’intera procedura di gara.
Per il Tar il ricorso è risultato fondato nel merito, in quanto nel caso trattato il termine assegnato, inferiore a dieci giorni, appariva esiguo perfino rispetto a quanto ammesso, per ragioni di urgenza debitamente motivate, dall’art. 60, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016 , nonché a quanto contemplato dall’art. 8, comma 1, lett. c), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 .
I Giudici hanno sottolineato l’importanza e imprescindibilità della regola di carattere generale, suffragata dall ‘UE, secondo cui «I termini stabiliti per presentare una manifestazione d’interesse o un’offerta devono essere sufficienti per consentire alle imprese di altri Stati membri di procedere a una valutazione pertinente e di elaborare la loro offerta» (Comunicazione Commissione UE 2006/C179/02).
A conclusione della trattazione, il Tar ha infine evidenziato come nel caso in esame la determina a contrarre si sia limitata a dare atto delle modalità di pubblicazione della stessa senza evidenziare le ragioni a sostegno della riduzione, tra l’altro rivelatasi irragionevole, del termine per la presentazione delle offerte
Autore: Redazione TuttoGare del 25/06/2021
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