In caso di Ati sostituire la mandataria non costituisce un obbligo per la stazione appaltante
Il Consiglio di Stato, sezione quinta, con la sentenza n. 4302 del 7 giugno 2021, ha precisato come sostituire la mandataria di un raggruppamento temporaneo in un appalto pubblico non costituisca un obbligo per la stazione appaltante.
Nella fattispecie una impresa mandataria di un RTI aveva formulato domanda di concordato con continuità aziendale.
Ora, ai sensi dell’articolo 48, comma 17, del codice appalti, la stazione appaltante dovrebbe proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché persistano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante è tenuta alla rescissione del contratto. Intervenuta l'omologazione del concordato però, in base alla giurisprudenza, l'operatore economico da un lato non riacquista la piena capacità di agire, che avrebbe in assenza della procedura, e dall’altro tale capacità è raggiunta solo con il decreto che accerta l'adempimento del piano concordatario.
Dopo questo excursus normativo, i Giudici hanno concluso che la sostituzione della mandataria non costituisce alcun obbligo per la stazione appaltante, ma può essere concessa previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione in capo al nuovo mandatario designato e sempre in conseguenza di una richiesta in tal senso da parte dell'Ati proponente.
Continuano i Giudici, soffermandosi sul fatto che non può essere la stazione appaltante a richiedere la sostituzione del soggetto mandatario, “avendo tale norma un differente campo di applicazione oggettivo, e comunque limitandosi a consentire la prosecuzione del rapporto con altro operatore, con ciò sottintendendo un'iniziativa della parte interessata, che nel caso di specie è mancata”.
Nel caso di specie, infatti, tale circostanza non si era verificata; il raggruppamento temporaneo di imprese non aveva avanzato alcuna richiesta di sostituzione della mandataria, neppure dopo la ricezione della comunicazione relativa all'avvio del procedimento di decadenza, che debitamente comunicato a tutti i partecipanti al raggruppamento, prevedeva un termine per la presentazione di eventuali osservazioni in merito.
Autore: Redazione TuttoGare del 28/06/2021
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