Una variante al progetto a base di gara si ha quando essa si risolve in un “aliud pro alio”

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Nel respingere il ricorso il Tar Campania ricorda come il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa denoti la scelta di privilegiare la raccolta di contributi del concorrente che, sul piano della qualità dell’offerta tecnica, migliorino il progetto posto a base di gara.

Sono dunque ammesse le soluzioni migliorative che non abbiano connotato stravolgente, altrimenti vanificandosi la natura stessa del criterio di selezione prescelto.

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Questo quanto ribadito da Tar Campania, Napoli, Sez. I, 28/03/2024, n. 2091:

Tanto precisato, è rinvenibile una variante non consentita allorquando siano introdotte modifiche che, sul piano degli illustrati connotati dell’opera programmata e del progetto posto a base di gara, nulla abbiano a che vedere con quanto richiesto e, per l’appunto, si risolvano in un aliud pro alio.

In ogni altro caso, la possibilità di introdurre soluzioni migliorative è non solo ammessa ma è anzi favorita, come si evince anche dalle richiamate disposizioni del disciplinare che, espressamente, sollecitano soluzioni “volte all’incremento ed alla valorizzazione del pregio tecnico degli interventi di consolidamento dell’edificio monumentale, mediante l’utilizzo di materiali e tecnologie innovativi” e, inoltre, “facilitino e/o riducano gli interventi manutentivi durante il ciclo di vita dell’opera [e] garantiscano standard qualitativi e di durata elevati, tramite l’adozione di soluzioni tecnologiche il più possibile innovative ed ecosostenibili”.

Invero, il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa denota la scelta di privilegiare la raccolta di contributi del concorrente che, sul piano della qualità dell’offerta tecnica, migliorino il progetto posto a base di gara.

Tale evidenza è stata posta in luce dalla giurisprudenza, considerando che l’interprete deve orientarsi nella direzione di ammettere le soluzioni migliorative che non abbiano connotato stravolgente, altrimenti vanificandosi la natura stessa del criterio di selezione prescelto (cfr. Cons. Stato – sez. V, 9/3/2023 n. 2512, pp. 7.8 e 7.9: “Del resto, è insito nella scelta del criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa che le imprese propongano quelle variazioni migliorative rese possibili dal possesso di peculiari conoscenze tecnologiche, purché non si alterino i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dalla lex specialis onde non ledere la par condicio; altrimenti, l’esclusione di qualsivoglia significativa e non marginale diversificazione tra le offerte tecniche delle singole imprese priverebbe di contenuti la previsione del detto criterio di aggiudicazione, finendo per ridimensionarne la portata o l’utilità, così mortificando la competizione tecnica tra le concorrenti (cfr. Cons. Stato Sez. V, 8 gennaio 2021, n. 282). Nell’appalto di lavori è dunque sanzionabile con l’esclusione soltanto l’offerta tecnica che, contenendo un progetto in variante inammissibile, presupponga un’opera intrinsecamente e radicalmente diversa da quella richiesta dalla stazione appaltante, tanto da dare luogo ad un aliud rispetto all’opera complessivamente prefigurata dall’Amministrazione ovvero da impedirne la fattibilità tecnica (Cons. Stato, Sez. V, 27.10.2021, n. 7218; Sez. V, 21.06.2021, n. 4754; Sez. V, 18.03.2019, n. 1749)”.

In tale contesto, non è rinvenibile l’introduzione di un’inammissibile variante della soluzione tecnica proposta dall’aggiudicatario per gli interventi sulla volta della chiesa (riassuntivamente, riducendo a due gli strati di tessuto in fibra di carbonio per il rinforzo, con il prodotto individuato e con le modalità di applicazione descritte), dovendosi annoverare tale proposta tra le soluzioni tecniche ammesse, poiché corrispondenti proprio all’invito della stazione appaltante a prevedere soluzioni innovative, in linea con quanto stabilito nei ricordati subcriteri.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 28/03/2024 di Roberto Donati

 

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