Ordine dei Farmacisti, conflitto d’interessi: “Opportuno che il consigliere si astenga”
Nel caso di conflitto di interessi da parte del consigliere di un Ordine provinciale dei Farmacisti, come si deve procedere?
E’ quanto chiesto all’Anac dal Presidente dell’Ordine provinciale dei farmacisti di una regione del Centro-Nord. “È opportuno che il consigliere si astenga dal prendere decisioni in conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali o del coniuge, conformemente a quanto previsto anche nel Codice di comportamento dell’Ente”.
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E’ quanto ha disposto l’Autorità con Atto del Presidente del 20 marzo 2024.
L’Autorità ha chiarito che il conflitto di interessi si realizza nel caso in cui l’interesse pubblico venga deviato per favorire il soddisfacimento di interessi privati, di cui sia portatore direttamente o indirettamente il pubblico funzionario. La nozione di conflitto presenta un’accezione ampia, dovendosi attribuire rilievo “a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l’imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell’esercizio del potere decisionale”.
“La principale misura di prevenzione del conflitto d’interessi, anche potenziale – precisa Anac- è rappresentata dall’obbligo di segnalazione da parte dell’interessato e dalla successiva astensione dalla partecipazione alla decisione o all’atto che potrebbe porsi in contrasto con il concorrente interesse privato”. La ratio dell’obbligo di astensione, in simili circostanze, si rinviene quindi nel principio di imparzialità dell’azione amministrativa. Peraltro, il riferimento alla potenzialità del conflitto di interessi mostra la volontà del legislatore di impedire ab origine il verificarsi di situazioni di interferenza, rendendo assoluto il vincolo dell’astensione, a fronte di qualsiasi posizione che possa, anche in astratto, pregiudicare il principio di imparzialità.
Del resto, sottolinea l’Autorità, lo stesso Codice di comportamento dell’Ente prevede che gli obblighi di condotta previsti dal Codice “si applicano, per quanto compatibili e unitamente agli obblighi derivanti dal Codice Deontologico del Farmacista, a tutti i membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti i quali sono tenuti ad ispirarsi ai principi di integrità, lealtà, imparzialità, riservatezza e trasparenza nel fissare gli obiettivi, nel proporre e realizzare i progetti, gli investimenti e nell’intraprendere qualsiasi azione che abbia riflessi sui valori patrimoniali, gestionali e tecnologici dell’Ordine”.
Il codice stabilisce, inoltre, che “il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”.
Fonte: ANAC del 28/03/2024
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