Non compete all’operatore economico operare alcun filtro sulle dichiarazioni da rendere alla stazione appaltante sui requisiti di ordine generale

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Nel respingere il ricorso avverso l’annotazione nel Casellario informatico degli operatori economici, il Tar Lazio ribadisce come non competa all’operatore economico operare alcun filtro sulle dichiarazioni da rendere alla Stazione Appaltante in ordine ai requisiti di ordine generale di partecipazione alle procedure concorsuali. L’operatore economico è tenuto, dunque, a dichiarare situazioni ed eventi potenzialmente rilevanti ai fini del possesso dei requisiti di ordine generale di partecipazione, non essendo configurabile in capo all’impresa alcun filtro valutativo o facoltà di scegliere i fatti da dichiarare.

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Questo quanto stabilito da Tar Lazio, Roma, Sezione Prima Stralcio,27/03/2024, n. 6002:

Il motivo è infondato.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, infatti, l’art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. 50/2016 rimette alla Stazione Appaltante il potere di apprezzamento delle condotte dell’operatore economico che possono integrare un “grave illecito professionale”, tale da metterne in dubbio la sua integrità o affidabilità anche oltre le ipotesi elencate nel medesimo articolo, le quali, dunque, hanno carattere esemplificativo, di talchè l’operatore economico è tenuto a dichiarare situazioni ed eventi potenzialmente rilevanti ai fini del possesso dei requisiti di ordine generale di partecipazione alle procedure di valutazione comparativa concorsuale. Pertanto, non è configurabile in capo all’impresa alcun filtro valutativo o facoltà di scegliere i fatti da dichiarare, sussistendo l’obbligo della onnicomprensività della dichiarazione, in modo da permettere alla Stazione Appaltante di espletare, con piena cognizione di causa, le valutazioni di sua competenza (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 23 novembre 2023, n. 6475; Consiglio di Stato, sez. V, 25 luglio 2018 n. 4532).

Non è possibile, infatti, che la relativa valutazione sia eseguita, a monte, dalla concorrente la quale autonomamente giudichi irrilevanti i propri precedenti negativi, omettendo di segnalarli con la prescritta dichiarazione (cfr. cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 22 febbraio 2023, n. 1152; Consiglio di Stato, sez. V, 28 marzo 2018 n. 1935), così da nascondere alla Stazione Appaltante situazioni pregiudizievoli, rendendo false o incomplete dichiarazioni al fine di evitare possibili esclusioni dalla gara; al contrario, affinché la valutazione della Stazione Appaltante possa essere effettiva è necessario che essa abbia a disposizione quante più informazioni possibili, e di ciò deve farsi carico l’operatore economico, il quale se si rende mancante in tale onere può incorrere in un “grave errore professionale endoprocedurale” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 3 settembre 2018 n. 5142).

Le informazioni dovute alla Stazione Appaltante comprendono, quindi, ogni addebito subito in pregresse vicende professionali che possa rivelarsi utile all’amministrazione per valutare l’affidabilità e l’integrità dell’operatore economico e non solo, dunque, quelle informazioni che potrebbero dar luogo a provvedimenti espulsivi dalla procedura (così Consiglio di Stato, Sez. III, 22 maggio 2019 n. 3331).

Orbene, nel caso di specie la ricorrente aveva omesso di comunicare alla Stazione Appaltante il provvedimento di esclusione da una pregressa gara, cui era seguita la determinazione sanzionatoria ANAC n. 1326 del 14 dicembre 2016, con cui il Consiglio dell’Autorità aveva rilevato “l’evidente trascuratezza dei doveri di legge, resa palese da un comportamento improntato a negligenza, intesa quest’ultima come estrema superficialità in merito alla infedele dichiarazione sottoscritta”.

Osserva il Collegio come tale provvedimento di esclusione dovesse essere comunicato dalla ricorrente alla CUC dell’Area Nolana, a prescindere dalla circostanza che fosse intervenuta o meno l’annotazione nel Casellario Informatico, in ragione del fatto che non compete all’operatore economico operare alcun filtro sulle dichiarazioni da rendere alla Stazione Appaltante in ordine ai requisiti di ordine generale di partecipazione alle procedure concorsuali.

Ed infatti, per le cause di esclusione di cui alla lettera c), comma 5, dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, vige la regola secondo la quale la gravità dell’evento è ponderata dalla Stazione Appaltante, sicché l’operatore economico è tenuto a dichiarare situazioni ed eventi potenzialmente rilevanti ai fini del possesso dei requisiti di ordine generale di partecipazione alle procedure concorsuali, non essendo configurabile in capo all’impresa alcun filtro valutativo o facoltà di scegliere i fatti da dichiarare, sussistendo l’obbligo della onnicomprensività della dichiarazione, in modo da permettere alla Stazione Aappaltante di espletare, con piena cognizione di causa, le valutazioni di sua competenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 5 settembre 2017 n. 4192).

Tale omessa dichiarazione ben può disvelare una colpa grave dell’operatore economico, in considerazione del fatto che la partecipazione ad una procedura ad evidenza pubblica postula che le cautele dei soggetti partecipanti siano improntate ad un canone di massima diligenza.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 27/03/2024 di Roberto Donati

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