Scorporo della manodopera: il disastro dell’art. 41, c. 14 (e dell’ANAC) riassunto in un’ordinanza

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Sull’art. 41 c. 14 abbiamo già speso troppe parole (cfr. questo articolo), ed abbiamo già ricostruito il contrasto giurisprudenziale sul punto (cfr. questo articolo).

L’odierna T.A.R. Liguria, I, ord. 27 marzo 2024, n. 54 ricostruisce detto contrasto, aderendo in apparenza alla tesi della stazione appaltante sul possibile ribasso solo indiretto dei costi della manodopera, qui per primi propugnata, ed evidenziando in modo inequivocabile le difficoltà interpretative della norma (aggravate dall’ardita interpretazione del bando tipo), e le sue oggettive criticità applicative.

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La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione sostenendo di avere legittimamente offerto un prezzo inferiore, perché:

– al ribasso del 9,98% sull’importo dei lavori di € 55.426,49 ha aggiunto la riduzione del costo della manodopera individuato dalla stazione appaltante, esponendo le voci di € 49.894,93 e di € 16.000,00 (oltre oneri per la sicurezza);

– l’aggiudicataria ha proposto un ribasso dell’11,111% oltre al costo del lavoro fissato dall’Amministrazione, indicando gli importi di € 49.268,05 e di € 18.365,08 (oltre oneri per la sicurezza);

Il Collegio ha però ritenuto che:

“- gli artt. 1.3 e 18.5 del disciplinare stabiliscono che gli oneri della manodopera (come quelli della sicurezza) non sono soggetti a ribasso;

– ai sensi dell’art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023, i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso, ferma restando la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale;

 secondo l’interpretazione aderente alla littera legis, nella nuova disciplina gli oneri della manodopera stimati dalla stazione appaltante non sono direttamente ribassabili, come accadeva nel sistema previgente, ma il concorrente con costi del lavoro inferiori può comunque giovarsi della propria favorevole situazione organizzativa offrendo un maggiore ribasso sull’importo dei lavori o servizi oggetto della commessa (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 8 febbraio 2024, nn. 119-120); in base ad un’antitetica ricostruzione esegetica, invece, nulla sarebbe mutato rispetto al codice del 2016, sì che il costo della manodopera, seppur indicato separatamente negli atti di gara, continuerebbe a costituire una componente dell’importo complessivo su cui l’operatore applica il ribasso per definire il prezzo contrattuale (delibera Anac 15 novembre 2023, n. 528);

Ritenuto che il ricorso non sia assistito da sufficienti elementi di fumus boni iuris, giacché:

i) secondo la prima opzione ermeneutica, seguita dall’ente resistente, non è possibile comprimere in via diretta il costo del lavoro, come ha fatto L.A.M.A.E.S.;

ii) rimanendo nell’ottica di tale impostazione ed ipotizzando un soccorso istruttorio (peraltro non richiesto dalla ricorrente), si dovrebbe “trasferire” nell’importo ribassabile relativo ai lavori la diminuzione della voce della manodopera praticata da L.A.M.A.E.S., pari ad € 2.365,08 (€ 18.365,08 – € 16.000,00): si arriverebbe, così, ad un importo ribassato di € 47.528,85, vale a dire al 14,24705% di € 55.426,49, con conseguente superamento della soglia di anomalia (da rideterminarsi nel 12,67903%, in applicazione del prescelto metodo A, n. 2, dell’allegato II.2 al d.lgs. n. 36/2023) ed esclusione automatica dell’offerente;

iii) accedendo all’opposta tesi dell’identità di disciplina fra vecchio e nuovo codice, l’importo ribassabile ammonterebbe ad € 73.791,57 (€ 55.426,49 per i lavori + € 18.365,08 per la manodopera): il ribasso di L.A.M.A.E.S. risulterebbe pari al 10,701% e, quindi, anche in tal caso eccederebbe la soglia di anomalia, ricalcolata nel 9,52350% a seguito della riparametrazione di tutti i ribassi percentuali offerti dai concorrenti (v. docc. 22-23 resistente);

iv) infine, appare privo di fondamento l’assunto attoreo secondo cui dovrebbe procedersi a due separate valutazioni di anomalia, la prima sull’importo dei lavori e la seconda sugli oneri della manodopera, onde l’esponente avrebbe offerto un ribasso non anomalo per l’oggetto dell’appalto e potrebbe provare la congruità del suo costo del lavoro in contraddittorio con la stazione appaltante: in realtà, l’art. 41, comma 14, cit., fa riferimento ad un unico “ribasso complessivo…deriva[nte] da una più efficiente organizzazione aziendale”; inoltre, un simile frazionamento della verifica di anomalia è contrario alla logica di semplificazione e celerità sottesa al nuovo codice”.

Già l’art. 41 è di difficile interpretazione.

Se poi il Giudice amministrativo propina ricalcoli della soglia, scordandosi che esiste l’art. 108 c. 12, secondo cui ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione non è rilevante ai fini dell’individuazione della soglia di anomalia delle offerte, compare d’immediato la scritta “game over” nel videogioco degli appalti…

A cura di giurisprudenzappalti.it del 27/03/2024 di Elvis Cavalleri

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