Soglia di anomalia, taglio delle ali, principio del blocco unitario e illegittimi arrotondamenti

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Pochi settimane fa (cfr. questo articolo) avevamo dato atto della reviviscenza del cd. criterio assoluto al fine delle offerte da considerare nel taglio delle ali per la determinazione della soglia di anomalia, e diffusamente ricostruito le posizioni giurisprudenziali.

L’odierna Tar Sicilia, Catania I, 13 ottobre 2020, n. 2593, si accoda all’orientamento assolutamente prevalente, precisando altresì che non è legittimo procedere ad arrotondamenti allorquando la legge di gara non li abbia espressamente previsti.

“il Collegio ritiene di condividere l’orientamento secondo cui la suindicata disposizione ha contenuto e ratio del tutto analogo a quello del previgente combinato disposto degli artt. 86, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e 121, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nel solco di un principio – quello del c.d. blocco unitario – divenuto oramai di diritto vivente, sì da non giustificare, in assenza di norma di inequivoco tenore diverso, il ricorso al diverso c.d. criterio assoluto (cfr. T.A.R. Umbria, sez. I, 3 marzo 2020, n. 138).

Conclusivamente la censura articolata dalla parte ricorrente merita di essere accolta: la commissione di gara avrebbe dovuto accantonare 18 offerte di maggior ribasso e 16 offerte di minor ribasso ed il calcolo corretto avrebbe comportato un numero di offerte dopo il “taglio delle ali” pari a 114 (cfr. sul punto la relazione di verificazione, pag. 5, caso 2).

5.1.2. Risulta parimenti fondata la censura con la quale la società ricorrente si duole del troncamento della soglia di anomalia, alla seconda cifra decimale, in violazione della stessa lex specialis e dell’orientamento interpretativo consolidato.

La lex specialis (cfr. pag. 4 del bando di gara) ha stabilito che i calcoli per determinare la “soglia di anomalia”, a prescindere dal metodo sorteggiato, sono svolti senza arrotondamenti o troncamenti.

La giurisprudenza di questo Tribunale si è già espressa sulla questione precisando che sia il troncamento che l’arrotondamento costituiscono alterazioni delle normali regole matematiche, assunte dal diritto come regole “ordinarie” di comportamento e, come tali, essi sono di stretta interpretazione ed applicazione; conseguentemente, gli stessi si applicano solo nel caso in cui espressamente una disposizione ne preveda l’applicazione e, in quanto “eccezioni”, non possono essere applicati fuori dai casi espressamente previsti. In mancanza quindi di una regola espressamente enunciata nella lex specialis, l’Amministrazione deve calcolare le medie dei ribassi e le medie degli scarti senza procedere ad alcun troncamento e arrotondamento; conseguentemente anche la soglia di anomalia deve essere determinata senza i suddetti correttivi (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 25 luglio 2013, n. 2140)”.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 13/10/2020 di Elvis Cavalleri

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