Il principio di rotazione attiene esclusivamente alle procedure di affidamento “sotto-soglia”
Il principio di rotazione attiene esclusivamente alle procedure di affidamento “sotto-soglia”.
La sentenza respinge il motivo di ricorso fondato sulla violazione del principio di rotazione, chiarendo che tale principio, disciplinato dall’art. 49 del d.lgs. n. 36/2023, opera esclusivamente nelle procedure di affidamento “sotto–soglia”.
Viene inoltre precisato che la giurisprudenza formatasi sotto il vigore del d.lgs. n. 50/2016 – che estendeva il principio di rotazione anche alle procedure negoziate senza bando – non è più applicabile nel nuovo assetto normativo. Tale orientamento si fondava infatti sul previgente art. 63, comma 6, che richiamava espressamente il principio di rotazione.
Nel nuovo Codice dei contratti pubblici, il corrispondente art. 76, comma 7, non menziona più il principio di rotazione, limitandosi a richiamare i soli principi di trasparenza e concorrenza. Questa scelta lessicale è ritenuta significativa e conferma la volontà del legislatore di circoscrivere l’operatività della rotazione alle sole procedure “sotto soglia”.
Questo quanto stabilito da Tar Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 14/02/2026, n. 55:
9. Col secondo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione del principio di rotazione (art. 49, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023) sul rilievo che la NET s.p.a. avrebbe in sostanza affidato il servizio per ben tre volte consecutive al medesimo operatore, senza nemmeno motivare.
Non sarebbe nemmeno applicabile la deroga stabilita dall’art. 49, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 perché la procedura di affidamento avviata dalla resistente non è stata preceduta da una manifestazione di interesse.
9.1. Il motivo è infondato.
9.2. È infatti sufficiente osservare che l’applicazione del principio di rotazione ex art. 49 del d.lgs. n. 36/2023 – ispirato, come è noto, al rispetto della concorrenza e del favor partecipationis tra piccole e medie imprese – attiene esclusivamente alle procedure di affidamento c.d. sotto-soglia (T.A.R. Sicilia, n. 1341/2025) e, pertanto, non è applicabile alla fattispecie in esame, del valore complessivo di € 488.400,00, quindi pacificamente sopra soglia.
9.3. Inoltre, la giurisprudenza amministrativa richiamata dalla ricorrente (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sent. n. 649/2023), nella vigenza del d.lgs. n. 50/2016, non è più applicabile.
Essa argomentava l’applicazione del principio di rotazione alle procedure negoziate senza pubblicazione del bando, richiamando il testo dell’art. 63, comma 6, prima parte, del previgente codice (“Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei”) che faceva appunto esplicito riferimento al principio di rotazione.
Nel nuovo codice, deve ritenersi significativamente, non è più richiamato il predetto principio dal corrispondente art. 76, comma 7, prima parte (“Ove possibile, le stazioni appaltanti individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, selezionando almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei”).
A cura di giurisprudenzappalti.it del 14/02/2026 di Roberto Donati

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