MIT: Metodo selezione operatori economici

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Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 05/02/2025 n. 4013 ha risposto al seguente quesito:

Con la presente si chiede se, entro le procedure negoziate (art. 50 c. 1 lett. da c) ad e)) dopo aver individuato dei criteri oggettivi per la selezione degli operatori economici e non essendo riuscita una sostanziale riduzione del numero di operatori economici verso una numerosità pari ad un numero almeno non superiore al massimo degli operatori economici da invitare per tali procedure (10 operatori economici, art 50 c. 1 lett. d), si possa procedere ad una selezione discrezionale del RUP tra i numerosi operatori economici dotati dei requisiti evitando il sorteggio casuale delle ditte da invitare.

 
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Risposta aggiornata        

Relativamente al quesito posto si evidenzia, innanzitutto, che la norma, indicando il numero di operatori economici da individuare in modo differenziato a seconda dell’importo (“almeno” cinque o dieci, ove esistenti), indica tali numeri come numeri minimi, non massimi. Quanto sopra premesso, si richiama il divieto di sorteggio previsto dall’articolo 50 comma 2 secondo periodo del D.Lgs. n. 36/2023, laddove dispone che "per la selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori…”., rimarcato anche all’art. 2, comma 3, dell’Allegato II.1 al Codice, che afferma anche che i criteri per l'individuazione degli operatori economici :”...devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.”. A rimarcare l’impossibilità di utilizzo del sorteggio come metodo di selezione degli operatori, è intervenuta anche ANAC, con il Comunicato del Presidente del 5 giugno 2024 “Indicazioni in merito ai criteri di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate” e il MIT con diversi pareri (cfr. , da ultimo, Parere MIT n. 3024 del 27/02/2025). Nei documenti citati viene richiamata l’impossibilità di utilizzo del sorteggio come metodo di selezione degli operatori e proposti criteri oggettivi sui quali basare la scelta. Con riferimento al quesito posto, si conferma dunque la possibilità per il RUP di procedere ad una selezione discrezionale degli operatori economici da invitare effettuata sempre sulla base di criteri predeterminati, oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT, 16/02/2026

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