Servizi delle stazioni di sollevamento delle acque reflue, illegittimo l’affidamento diretto

Servizi delle stazioni di sollevamento delle acque reflue, illegittimo l’affidamento diretto
L’affidamento diretto del servizio di gestione e manutenzione delle stazioni di sollevamento delle acque reflue alla società già concessionaria del servizio idrico integrato di una popolosa città di un’importante regione del Meridione è illegittimo, in quanto in palese violazione della disciplina comunitaria e nazionale e dei principi di libera concorrenza e di parità di trattamento tra gli operatori economici.
E’ quanto ha accertato Anac con Atto a firma del Presidente approvato dal Consiglio dell’Autorità nell’Adunanza del 3 marzo 2025, a seguito dell’acquisizione di un esposto. La stazione appaltante (un grosso Comune del Sud Italia) - scrive Anac – “ha operato in modo non conforme alla normativa di settore nell’affidamento diretto del servizio di gestione e manutenzione delle stazioni di sollevamento S05, S06 e S03 alla società mista A. s.c.p.a., in estensione della concessione originaria nn. 7979 / 2005-7990 / 2005”.

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Ribadendo le considerazioni già espresse nella delibera Anac n. 530 del 2023 in merito all’indeterminatezza dei compiti affidati ab origine alla società mista A. s.c.p.a., appare evidente – secondo Anac – “che l’affidamento diretto dell’ulteriore servizio in esame (gestione e manutenzione delle stazioni di sollevamento S05, S06 e S03) alla società mista A. s.c.p.a. presenti ulteriori profili di illegittimità sulla base della richiamata normativa di settore e della consolidata giurisprudenza intervenuta in materia”.
Si tratta, infatti, scrive Anac “di affidamento diretto di un servizio aggiuntivo e diverso da quelli già oggetto della concessione originaria rep. n. 7979 / 2005- 7990 / 2005, che esorbita quindi dall’ambito dell’originaria missione affidata nel 2005 dal Comune di A. alla società mista A. s.c.p.a. e che non può trovare ragionevole giustificazione – diversamente da quanto sostenuto dalla stazione appaltante nella relazione istruttoria della deliberazione consiliare n. 61 /2024 - nella circostanza che si tratta di un servizio “strettamente connesso all’oggetto del contratto in corso” e, in quanto tale, “non separabile”, e che la remunerazione avviene tramite adeguamento tariffario con conseguente nessuno costo a carico dell’Amministrazione”.
“Tra l’altro – continua Anac -, il servizio in esame, avendo ad oggetto la gestione e manutenzione delle stazioni di sollevamento delle acque reflue, appare proprio per sua natura suscettibile di autonomo affidamento, anche mediante gara d’appalto. Né la circostanza che la remunerazione avvenga con adeguamento tariffario, e quindi senza nessun costo per il Comune, può con evidenza costituire una legittima ragione di deroga alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di affidamenti di servizi pubblici locali di rilevanza economica”.
Fonte: ANAC del 20/03/2025

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