FOCUS: “La sentenza del TAR Sicilia n. 786/2025 : Principi Giurisprudenziali e Applicazione Pratica”

anom.jpg

Premessa

La sentenza TAR Sicilia Catania, Sez. V, 28/02/2025, n. 786 affronta il tema della verifica dell’anomalia dell’offerta e dei requisiti di partecipazione nell’ambito degli appalti pubblici, fornendo chiarimenti interpretativi sulla corretta applicazione del D.Lgs. n. 36/2023.

La decisione si incentra, in particolare, sulla possibilità di correggere refusi nell’offerta economica, sulla rilevanza della mancata indicazione del contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) e sulla necessità di attivare il procedimento di verifica di congruità in caso di riduzione del costo della manodopera rispetto alle stime della stazione appaltante.

VADEMECUM CYBERSECURITY

Abbiamo redatto un Vademecum dedicato alla cybersecurity,

pensato per offrire alle imprese e alla pubblica amministrazione una guida chiara e aggiornata

sulle principali novità legislative e tecniche in materia.

VADEMECUM CYBERSECURITY

Abbiamo redatto un Vademecum dedicato alla cybersecurity,

pensato per offrire alle imprese e alla pubblica amministrazione una guida chiara e aggiornata

sulle principali novità legislative e tecniche in materia.

SCARICA GRATIS LA GUIDA

Refusi nell’Offerta Economica e Applicazione del Soccorso Istruttorio

Il TAR ha chiarito che l’erronea indicazione di un servizio diverso nell’offerta economica, purché si tratti di un refuso evidente e non idoneo a generare confusione, non costituisce motivo di esclusione. Tale refuso, riconoscibile ictu oculi, rientra tra le irregolarità emendabili mediante il soccorso istruttorio, come previsto dall’art. 101, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023. La stazione appaltante, pertanto, può richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta economica senza che ciò si traduca in una modifica sostanziale della proposta negoziale.

La giurisprudenza ha ribadito che l’errore deve essere oggettivamente individuabile senza necessità di complesse ricostruzioni interpretative, distinguendo così tra mera correzione formale ed integrazione postuma dell’offerta (Cons. Stato, Sez. III, n. 7758/2020).

Omessa Indicazione del CCNL e Conseguenze sulla Validità dell’Offerta

Il disciplinare di gara prevedeva l’obbligo di indicare il CCNL applicabile, ma consentiva ai concorrenti di dichiarare tale informazione nella domanda di partecipazione, senza necessità di ripeterla nell’offerta economica. Il TAR ha ritenuto che la mancata specificazione del CCNL nell’offerta non fosse causa di esclusione, in quanto il requisito risultava comunque verificabile in sede di verifica documentale. Tale interpretazione garantisce un’applicazione conforme al principio del favor partecipationis e alla tutela della par condicio tra i concorrenti.

La Verifica dell’Anomalia dell’Offerta in Caso di Ribasso sui Costi della Manodopera

Il secondo motivo di ricorso riguardava l’omessa attivazione del procedimento di verifica dell’anomalia a fronte di un ribasso dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante. Il TAR ha richiamato i seguenti principi giurisprudenziali:

  • Discrezionalità nella valutazione dell’anomalia: La verifica dell’anomalia dell’offerta costituisce un potere tecnico-discrezionale della stazione appaltante, insindacabile in sede giurisdizionale salvo macroscopiche irragionevolezze (Cons. Stato, Sez. III, n. 8562/2024).
  • Presunzione di anomalia in caso di ribasso dei costi della manodopera: Laddove l’offerta preveda una riduzione del costo del personale rispetto alle stime della stazione appaltante, essa è presuntivamente anomala, salvo giustificazione dell’operatore economico in base all’art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023 (Cons. Stato, Sez. V, n. 126/2025).
  • Funzione indicativa delle tabelle ministeriali: Le tabelle ministeriali sui costi del lavoro non costituiscono un parametro rigido, ma un mero riferimento che può essere superato se l’impresa dimostra di sostenere costi inferiori grazie a una più efficiente organizzazione aziendale (Cons. Stato, Sez. V, n. 10272/2022).

Nel caso di specie, il TAR ha ritenuto fondato il motivo di ricorso nella parte in cui la stazione appaltante aveva omesso di attivare la verifica di congruità, nonostante il costo della manodopera indicato dall’aggiudicatario fosse inferiore di circa l’8% rispetto alla stima di gara. L’aggiudicatario, infatti, non aveva fornito elementi idonei a dimostrare che la riduzione derivasse da un’effettiva efficienza organizzativa o da sgravi contributivi.

L’aggiudicatario aveva contestato la mancata esclusione del ricorrente principale per presunte carenze nella capacità tecnico-professionale. Il TAR ha rigettato tale doglianza, ritenendo che la documentazione fornita dal concorrente fosse sufficiente a dimostrare l’esecuzione di servizi analoghi, anche in assenza di una perfetta coincidenza tra le prestazioni eseguite e quelle oggetto dell’appalto. Il principio consolidato in giurisprudenza prevede, infatti, che la verifica della capacità tecnica si basi su un confronto sostanziale tra le attività svolte e l’oggetto del contratto (Cons. Stato, Sez. III, n. 9172/2024).

La sentenza n. 786/2025 del TAR Sicilia, in definitiva, conferma alcuni principi chiave nella gestione delle procedure di gara:

  1. L’erronea indicazione di elementi nell’offerta economica non sempre comporta l’esclusione, se si tratta di un refuso evidente e sanabile mediante soccorso istruttorio.
  2. L’omessa indicazione del CCNL nell’offerta economica non è causa di esclusione, se il contratto collettivo è indicato nella domanda di partecipazione.
  3. La riduzione del costo della manodopera rispetto alla stima della stazione appaltante impone l’attivazione della verifica di anomalia, con onere dell’operatore economico di giustificare la sostenibilità dell’offerta.
  4. Le tabelle ministeriali sul costo del lavoro hanno valore indicativo, e le imprese possono discostarsene dimostrando un’efficienza gestionale superiore.
  5. La capacità tecnico-professionale va valutata in modo sostanziale, senza richiedere una perfetta corrispondenza tra le attività pregresse e quelle oggetto della gara.

Alla luce di tali principi, la decisione conferma l’importanza di una gestione attenta della documentazione di gara e della verifica dell’anomalia, nel rispetto dell’equilibrio tra tutela della concorrenza e garanzia di condizioni contrattuali sostenibili.

A cura della Redazione di TuttoGare PA del 20/03/2025

Vuoi leggere altri contenuti come questo?

Iscriviti alla newsletter!

Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail

Vuoi leggere altri contenuti come questo?

Iscriviti alla newsletter!

Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail

Iscriviti Ora

 


Loading...