Focus: “L'Avvalimento di Garanzia nel Nuovo Codice degli Appalti: La Sentenza del TAR Lazio n. 4997/2025”

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La recente sentenza del TAR Lazio, Roma, n. 4997 del 10 marzo 2025, ha affrontato un'importante questione in materia di avvalimento di garanzia nel quadro normativo del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 36/2023).

Il Tribunale si è pronunciato sulla validità di un contratto di avvalimento, contestato dalla ricorrente in quanto l’impresa ausiliaria non aveva dichiarato il possesso del requisito di idoneità professionale richiesto dal bando di gara ai fini della partecipazione.

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Il Caso di Specie

La ricorrente ha sostenuto l’invalidità del contratto di avvalimento, ritenendo che l’ausiliaria fosse obbligata a dichiarare il possesso del requisito di idoneità professionale previsto dal bando.

Tuttavia, il TAR ha respinto tale tesi, affermando che l’obbligo di dichiarazione sussiste esclusivamente per l’avvalimento tecnico-operativo e non per quello di garanzia.

Il TAR ha chiarito che l'avvalimento di garanzia, pur non essendo disciplinato espressamente dall'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023, trova il proprio fondamento nella Direttiva 2014/24/UE.

Questo tipo di avvalimento consente all'operatore economico di acquisire requisiti economico-finanziari mediante l'affidamento sulla capacità di altri soggetti, senza necessità di dimostrare specifiche competenze tecnico-professionali.

Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Collegio ha ribadito la distinzione tra:

  • Avvalimento tecnico-operativo, che richiede la specifica indicazione delle risorse tecniche e umane messe a disposizione;
  • Avvalimento di garanzia, finalizzato esclusivamente a garantire la solidità economico-finanziaria del concorrente, senza obbligo di mettere a disposizione risorse strumentali e tecniche.

Il nodo centrale della controversia riguardava la necessità che l'impresa ausiliaria, nell'ambito dell'avvalimento di garanzia, attestasse il possesso dei requisiti di ordine speciale.

Il TAR ha ritenuto che tale obbligo non possa essere esteso all'avvalimento di garanzia, in quanto le disposizioni di cui all'art. 91, comma 3, e all'art. 104, comma 6, fanno espresso riferimento all'avvalimento tecnico-operativo.

Inoltre, il Collegio ha evidenziato che il solo requisito imprescindibile per il contratto di avvalimento è la sussistenza, in capo a entrambi i soggetti, dei requisiti generali per contrarre con la pubblica amministrazione.

Di conseguenza, l'impresa ausiliaria non è tenuta a dichiarare il possesso dei requisiti di idoneità professionale, poiché questi attengono all'esecuzione dell'appalto e non alla garanzia economico-finanziaria.

Conclusioni

La sentenza del TAR Lazio n. 4997/2025 conferma l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'avvalimento di garanzia non impone all'impresa ausiliaria l'obbligo di dichiarare il possesso dei requisiti di ordine speciale.

Tale interpretazione assume particolare rilievo alla luce del nuovo Codice degli Appalti, fornendo un quadro chiaro sugli obblighi documentali richiesti in sede di gara.

Per gli operatori economici, la decisione rappresenta un'importante conferma della validità dell'avvalimento di garanzia quale strumento per soddisfare i requisiti economico-finanziari, evitando indebiti appesantimenti burocratici.

Tuttavia, è fondamentale che le imprese rispettino con precisione i requisiti generali e le prescrizioni del disciplinare di gara per evitare contenziosi e il rischio di esclusione.

A cura della Redazione TuttoGare PA del 20/03/2025

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