Mancata indicazione della marca e del codice prodotto: esclusione?

IL FATTO
Il Disciplinare di gara richiedeva che la “busta economica” fosse composta da:
“a) Offerta economica ;
b) Annesso all’offerta economica di sistema compilato e firmato digitalmente”, nell’ambito del quale era richiesta, in relazione a ciascun prodotto, l’indicazione, da parte del fornitore/concorrente, della “marca” del prodotto offerto, del “codice articolo fornitore prodotto offerto”, della “denominazione commerciale del prodotto/codice articolo prodotto”, del “prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata” e del “prezzo totale per riga”.

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Un offerente ha compilato solo parzialmente l’Annesso all’offerta economica, omettendo di compilare gli spazi relativi a alla “marca” del prodotto, al “codice articolo fornitore prodotto offerto” e alla “denominazione commerciale del prodotto/codice articolo prodotto”; inoltre, nell’Annesso all’offerta presentato dalla ricorrente non risultano presenti le tre dichiarazioni richieste nel suddetto modulo.
L’amministrazione esclude detto offerente.
IL GIUDIZIO
T.A.R. Emilia Romagna, I 19 marzo 2025, n. 271 respinge il ricorso avverso l’esclusione.
Come sopra evidenziato, il documento denominato “Annesso all’offerta economica”, per espressa prescrizione del Disciplinare, costituiva parte integrante dell’offerta stessa, andando a comporre la “busta economica” e doveva, pertanto, essere compilato dal concorrente in ogni sua parte, come richiesto dall’art. 7 del Disciplinare e dal modulo stesso nella nota a piè pagina.
Non è condivisibile quanto sostenuto dalla ricorrente secondo la quale le indicazioni omesse sarebbero state evincibili dal Capitolato tecnico (debitamente evidenziate in giallo), inserito nella “busta amministrativa”: da un lato, si rileva che il Capitolato è privo della sottoscrizione della ricorrente, sottoscrizione, invece, richiesta per l’Annesso all’offerta; dall’altro, si osserva che l’utilizzo dell’evidenziatore sul Capitolato non interessava tutte le tipologia di prodotti indicati nell’Annesso all’offerta e, in ogni caso, non avrebbe potuto tener luogo della corretta compilazione e sottoscrizione del suddetto documento, facente parte dell’offerta economica.
Dunque, sotto tale profilo non pare dubbio la ricorrente abbia violato le ricordate disposizioni di cui al Disciplinare relativamente alle modalità di compilazione dei documenti che compongono la “busta economica”.
Va ricordato a tale proposto che, in tema di procedura di gara, il principio di autoresponsabilità implica che ogni concorrente sopporti le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della propria documentazione, in particolar modo quando si tratta di gare gestite in forma telematica, come quella di cui si discute in questa sede, la cui partecipazione comporta la necessità di adempiere, con scrupolo e diligenza, alle prescrizioni di bando, del disciplinare e delle relative norme tecniche (ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 11 novembre 2021, n. 7507; TAR Campania, Napoli, sez. VI, 16 febbraio 2022, n. 1042; TAR Lazio, Roma, sez. II, 16 dicembre 2021, n. 13081).
Secondo il Collegio, inoltre, non era nella specie attivabile il rimedio del soccorso istruttorio,
Parimenti, non risultano condivisibili nemmeno le censure inerenti la (mancata) attivazione del soccorso istruttorio, stante il divieto di apportare qualunque modifica al contenuto dell’offerta tecnica e/o economica (Consiglio di Stato, sez. V, 31 luglio 2024, n. 6875; id., sez. IV, 1 marzo 2024, n. 2042; id., sez. V, 16 agosto 2022, n. 7145; id., sez. III, 19 agosto 2020, n. 5144).
Nel caso in esame la società ricorrente avrebbe dovuto compilare integralmente l’Annesso all’offerta economica, essendo tale documento un componente dell’offerta medesima, con conseguente inapplicabilità del comma 3 dell’art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 19/03/2025 di Elvis Cavalleri

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