Ritenute Fiscali negli Appalti: le sanzioni previste quali sono?
Il decreto fiscale prevede nuovi oneri in capo alle aziende committenti in relazione al versamento delle ritenute fiscali operate dalle aziende appaltatrici per i lavoratori impegnati nell’appalto.
Ritenute Fiscali negli Appalti: le sanzioni previste quali sono? Queste nuove procedure si ricollegano anche alle novità introdotte dal Decreto Fiscale, e in maniera specifica con il discorso relativo al DURC fiscale.
L’obbligo è contenuto infatti nel Decreto che ha stabilito e riguarda i contratti di appalto, sub appalto e affidamento di lavori. In modo particolare si va ad applicare agli appalti caratterizzati da prevalente impiego di manodopera presso le sedi di attività del committente e dall’utilizzo di beni strumentali di proprietà dello stesso committente.
Ritenute Fiscali negli Appalti: le sanzioni
La norma pone uno specifico apparato sanzionatorio in capo sia all’appaltatore/subappaltatore che al committente.
Nello specifico l’impresa appaltatrice o subappaltatrice è soggetta ad una sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato. L’ipotesi contemplata è quella relativa al mancato o incompleto versamento delle ritenute.
Invece, in caso di mancata effettuazione delle ritenute alla fonte, la sanzione amministrativa è pari al 20% dell’importo non trattenuto.
Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione viene ridotta alla metà.
Si introduce una nuova fattispecie sanzionabile secondo il comma 4 dell’articolo 17-bis. Questo nuovo precetto prevede che, in caso di inottemperanza agli obblighi il committente è tenuto al versamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice.
Anche in questo caso si tratta della non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, nonché per il tardivo versamento delle stesse, senza possibilità di compensazione.
Infine si prevede il blocco delle fatture nel caso in cui l’impresa appaltatrice:
- non ottemperi all’obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati;
- ovvero risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa.
Ulteriori indicazioni
Ricordiamo, infine, che le sanzioni previste sono attualmente sospese e non si applicheranno fino al 30 aprile prossimo, nel caso in cui l’appaltatore abbia determinato e versato correttamente le ritenute, anche senza usare le deleghe distinte per committente.
Si aggiunge anche che, in base alle informazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, tale adempimento si applica nei casi di contratti di appalto superiori alla soglia di 200mila euro. Con esenzione solo per le imprese con i requisiti certificati dall’Agenzia stessa.
A cura di redazione lentepubblica.it del 17/02/2020
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