Verifiche ex art 80 nel codice degli appalti: regolarità fiscale e contributiva
Una recente Sentenza del Tar Sicilia ha rialzato l’asticella dell’attenzione sulla dimostrazione del possesso del requisito di regolarità contributiva e fiscale da parte dell’operatore economico nel campo degli appalti pubblici.
Nella fattispecie in esame, l’operatore economico ricorrente sosteneva che il soggetto aggiudicatario non fosse in possesso dei requisiti di regolarità contributiva e fiscale, lamentando l’omissione da parte della Stazione appaltante dello svolgimento delle verifiche in ordine ai riscontri effettuati, unitamente alla violazione dell’art. 32, co. 7, d.lgs. 50/2016, nella parte in cui dispone che l’aggiudicazione diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti. L’operatore ricorrente obiettava infine che l’Ente appaltante avesse sottoscritto il contratto prima dei trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, in violazione dell’art. 32, co. 9, d.lgs. 50/2016.
Il Tribunale amministrativo siciliano è partito dalla premessa secondo cui, nel caso in esame, la lex specialis prevedeva in maniera estremamente generica che gli operatori concorrenti avrebbero dovuto essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 80, co. 4, Codice appalti, afferenti alla regolarità contributiva e fiscale dell’impresa partecipante a gara: “…un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali …“
Prosegue il T.A.R., evidenziando come la Società controinteressata avesse debitamente dimostrato il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione a gara, richiamando l’ambito applicativo della previsione ex art. 80, co. 4, d.lgs. 50/2016, stabilendo che “La
causa di esclusione di cui all’art. 80 comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 … non trova applicazione, infatti, non solo quando l’operatore economico abbia ottemperato ai suoi obblighi fiscali pagando i propri debiti con il Fisco, ma anche quando si sia impegnato in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, con impegno formalizzato prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande“.
I Giudici amministrativi puntualizzano sul concetto della avvenuta e certificata richiesta di rateizzazione e al rispettivo arco temporale di validità, stabilendo espressamente che “A tale fine può essere sufficiente il provvedimento di accoglimento dell’istanza di rateizzazione rilasciato in data antecedente alla data di presentazione delle offerte: la rateizzazione, infatti, vale come assunzione da parte del debitore dell’impegno di pagamento del debito tributario e consente la partecipazione alla gara, purché la relativa domanda sia stata accolta prima della presentazione delle offerte …”
Il Tar rileva come la dimostrazione circa il possesso dei requisiti sia avvenuta, da parte dell’aggiudicataria, mediante il deposito agli atti della documentazione attestante il rilascio di provvedimento di concessione di rateizzazione per violazioni fiscali accertate in modo definitivo con data antecedente alla partecipazione alla gara, oltre che due DURC attestanti la regolarità contributiva valido per il periodo di partecipazione alla gara, concludendo che “… è stato adeguatamente dimostrato dal titolare dell’impresa controinteressata la sussistenza in suo capo dei requisiti di regolarità sia fiscale che contributiva necessari per la partecipazione alla gara …”.
Da ultimo, il T.A.R. ha ritenuto infondato il rilievo esposto dalla ricorrente relativo alla violazione della clausola cd. di standstill “… la quale, in sé considerata, da sola non può certamente comportare l’annullamento dell’aggiudicazione o la caducazione dei contratti conclusi all’esito di quest’ultima …”.
Per tutte le motivazioni esposte il ricorso è stato, dunque, rigettato.
Autore: Redazione TuttoGare del 13/07/2021
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