In assenza di motivata scelta della lex specialis, le imprese partecipanti all’associazione temporanea non possono dirsi tenute a presentare ciascuna una referenza bancaria

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L’appellante deduce tra i vari motivi che, sulla base del disciplinare di gara, tra i requisiti di capacità economico finanziaria vi era lo “avere idonea dichiarazione bancaria rilasciata da almeno un istituto di credito o intermediario autorizzato ai sensi del d.lgs. n. 385 del 1993” e che la referenza bancaria presentata dall’aggiudicatario risultava rilasciata da una sola impresa.

Poiché l’aggiudicatario è costituito in A.T.I. orizzontale, in cui tutti gli operatori sono solidalmente responsabili per l’esecuzione dell’opera, entrambi avrebbero dovuto dar prova della loro capacità economico-finanziaria mediante presentazione di distinta referenza bancaria.

Consiglio di Stato, Sez. V, 29/09/2021, n. 6542 respinge l’appello stabilendo che:

2.1. Anche tale motivo è infondato, per un argomento di fondo sostanzialmente sovrapponibile a quello svolto sub 1: il raggruppamento temporaneo di imprese è, ai fini della procedura di gara, da intendersi come unitario operatore economico.

Ne segue che, in assenza di motivata e diversa scelta della lex specialis, le due imprese partecipanti all’associazione temporanea non possono dirsi tenute a presentare ciascuna una referenza bancaria, atteso che il raggruppamento si caratterizza come un unico soggetto giuridico (Cons. Stato, VI, 5 gennaio 2015, n. 18).

Più ampiamente: il raggruppamento temporaneo evoca la nozione di un raggruppamento di scopo, con funzione pro-concorrenziale (nella misura in cui consente la partecipazione alla gara di imprese medio-piccole), che dà luogo ad un’aggregazione temporanea ed occasionale tra imprese per lo svolgimento di un’attività, limitatamente al periodo necessario al suo compimento, retta e disciplinata da un contratto di mandato collettivo speciale.

In tale contesto, non assume rilievo neppure la (nuova) obiezione dell’appellante secondo cui si verterebbe al cospetto di un appalto misto di lavori e forniture, in quanto tale sua connotazione, non evincentesi peraltro dalla lex specialis, inciderebbe, se del caso, sui requisiti di qualificazione (idoneità tecnico-professionale), e non già, almeno in via diretta, sui requisiti di capacità economico-finanziaria.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 29/09/2021 di Roberto Donati

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