Consiglio di stato e gare telematiche

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Il Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza n. 4343 del 7 giugno 2021 è stato nuovamente interpellato sulla questione della pubblicità delle sedute di gara svolte in modalità telematica.

Nella fattispecie, il ricorrente contestava che vi fosse stata effettiva tracciabilità delle operazioni di gara in quanto non venivano messe a disposizione degli operatori interessati le registrazioni del sistema. Altro argomento di doglianza risultava essere il fatto che il RUP avesse agito in seduta riservata con funzioni aggiuntive di segretario. 

I Giudici, con la sentenza in oggetto, non hanno accolto e tantomeno   condiviso alcuna delle richieste di parte appellante, tant’è che in riferimento alla prima contestazione, si legge in sentenza come “i motivi addotti dal giudice di primo grado, al fine di escludere la cogenza dei principi di pubblicità con riferimento alla tipologia di gara de qua, alla luce delle sue specifiche caratteristiche tecniche, non sono inficiati dal rilievo secondo cui essa non sarebbe stata posta nelle condizioni di verificare la corrispondenza tra gli atti di gara e le relative registrazioni telematiche, afferendo tale aspetto (non alla conformità in generale della gara alle esigenze di trasparenza ed imparzialità, ma) all'eventuale sussistenza di concreti elementi di turbamento e alterazione del corretto svolgimento delle operazioni di gara, in ordine ai quali nessuna deduzione viene formulata dalla parte appellante (che non ha nemmeno allegato di aver inutilmente presentato istanza di accesso avente ad oggetto le suddette "registrazioni", che infatti non sono menzionate nell'istanza ad exhibendum dell'11 maggio 2020)”.

Per quanto concerne la contestazione alla figura del RUP, i Giudici del Consiglio di Stato hanno tenuto a rimarcare “i rilievi formulati dal T.A.R. (e, per quanto detto, immuni alle censure attoree) al fine di escludere, alla luce delle specifiche modalità di conduzionedelle gara (mediante piattaforma telematica), la valenza invalidante della mancata rigorosa osservanza dell’invocato principio di pubblicità.

 

Autore: Redazione TuttoGare del 05/07/2021

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