Previsione di attivazione del procedimento di valutazione dell’anomalia se l’offerta proponga un ribasso superiore al 25%. Legittimità

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La ricorrente contesta la disposizione della determina a contrarre e del disciplinare che prevede l’attivazione del procedimento di valutazione dell’anomalia per l’ipotesi in cui l’offerta proponga un ribasso superiore al 25%.

Tar Veneto, Sez. I, 20/11/2025, n. 2144respinge il ricorso:

7. È altresì infondato il secondo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente contesta la disposizione della determina a contrarre e del disciplinare (par. 23) che prevede l’attivazione del procedimento di valutazione dell’anomalia per l’ipotesi in cui l’offerta proponga un ribasso superiore al 25%.

 
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 7.1. In base all’art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, infatti, “Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell’articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l’avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione”. La Relazione di accompagnamento al nuovo Codice dei contratti pubblici, inoltre, chiarisce che “il legislatore non ha predeterminato una soglia di valutazione ex ante di anomalia, ma ha rimesso la relativa indicazione alle stazioni appaltanti, le quali nella loro discrezionalità potranno pertanto utilizzare, nei limiti in cui siano compatibili con le altre disposizioni dell’articolo del codice, i criteri previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero i criteri e i parametri previsti all’allegato II.12 bis, ovvero ancora i diversi e nuovi criteri o parametri individuati dalle stesse stazioni appaltanti…”, precisando che “qualunque sia il criterio scelto dalla stazione appaltante è comunque necessario seguire il procedimento descritto all’art. 110 e, in particolare, la regola in base alla quale l’esclusione dell’operatore economico potrà avvenire solo ed esclusivamente nel rispetto del contraddittorio procedimentale ivi previsto, in conformità con le previsioni di diritto europeo”. Diversamente dal d.lgs. n. 50 del 2016, che predeterminava in modo puntuale le modalità attraverso le quali doveva essere individuata la soglia di anomalia delle offerte, il nuovo Codice dei contratti pubblici rimette tale valutazione alla discrezionalità delle stazioni appaltanti, le quali devono provvedervi tenendo conto dei risultati di gara, del mercato di riferimento e di ogni altro elemento che possa essere ritenuto utile,

7.2. Nella fattispecie in esame la scelta della Provincia, di sottoporre a valutazione di anomalia le offerte che presentano un ribasso superiore al 25% della base di gara, non presenta alcun profilo di irragionevolezza, risultando peraltro del tutto coerente con gli esiti delle procedure precedenti, da cui emerge che i diversi lotti sono stati aggiudicati sulla base di ribassi eterogenei, compresi tra il 9,82 % e il 24,56%.

7.3. Non è condivisibile l’assunto secondo cui la soglia fissa indurrebbe i concorrenti a formulare un ribasso pari e non superiore a tale soglia, appiattendo e neutralizzando il confronto concorrenziale. La scelta compiuta dall’Amministrazione infatti non impedisce la presentazione di offerte con un ribasso inferiore o superiore a tale soglia e l’assunto di parte ricorrente risulta in definitiva una mera ipotesi soggettiva – priva di elementi di riscontro – in ordine al possibile comportamento dei concorrenti.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 20/11/2025 di Roberto Donati

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