Lavori Pnrr in un Comune della Puglia. Gravi violazioni e illegittimità

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Lavori Pnrr in un Comune della Puglia. Gravi violazioni e illegittimità

Pesanti ritardi nella realizzazione dell’opera, mancanza di qualificazione della stazione appaltante, progetto definitivo incompleto e inadeguato.

L’Accordo quadro multilotto per l’affidamento di lavori finanziati dal Pnrr in un grosso comune della città metropolitana di Bari in Puglia, è stato assegnato in violazione del Codice degli Appalti, riscontrando varie criticità e gravi ritardi nella realizzazione dell’opera. L’importo dei lavori, gestiti dall’Unione dei comuni, è pari 3 milioni e 900mila, elevabili fino 4.773.600, in virtù del quinto d’obbligo.
Sono queste le conclusioni a cui è giunta l’Autorità Anticorruzione dopo un’approfondita istruttoria, che si è conclusa con la delibera n. 435, approvata dal Consiglio di Anac del 5 novembre 2025.

 
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Dai controlli effettuati dall’Autorità, è emerso come la fase di gara sia stata gestita da un Comune privo di qualificazione adeguata come stazione appaltante, e non invece dalla Centrale unica di committenza come richiesto dalla normativa. Pertanto, da un soggetto non legittimo.
In tal senso è stato ribadito il principio secondo il quale “In caso di gara su delega, i provvedimenti più significativi della procedura di affidamento devono essere adottati, sia formalmente che sostanzialmente, dal soggetto delegato (centrale di committenza, CUC o stazione appaltante qualificata), che ne assume la consapevole e piena responsabilità giuridica, in quanto soggetto a ciò espressamente qualificato” (confronta Delibere ANAC 255/2024; 465/2024, 466/2024; 467/2024; 468/2024; 469/2024).

A ciò si aggiunge la presentazione di un progetto definitivo incompleto ed inadeguato e comunque non recante tutti i termini dell’opera da realizzare, posto a base della gara. In particolare, è stato affermato il principio secondo il quale “in caso di realizzazione di nuove opere, in cui sia posto a base di gara un progetto incompleto e quindi nel caso in cui la cui esatta individuazione delle prestazioni dovute siano individuate in un momento successivo, deve ritenersi che non sia legittimo il ricorso all’accordo quadro con unico fornitore, ex art. 59, co. 1 e co. 4, lett. a), d.lgs. 36/2023.”

Anac ha riscontrato, poi, che la fase esecutiva del contratto è caratterizzata da gravi ritardi nella realizzazione dell’opera, imputabili alla inadeguatezza della progettazione a base dell’affidamento, ai ritardi nel completamento della stessa e alla mancata disponibilità parziale delle aree di cantiere. La fase di esecuzione del contratto di servizio di progettazione, inoltre, è caratterizzata da criticità consistenti nell’inadeguatezza della progettazione esecutiva presentata nel novembre 2023, nel complessivo ritardo nello svolgimento delle prestazioni contrattuali e nel ritardo nell’approvazione della progettazione esecutiva. Ora, la stazione appaltante è tenuta a comunicare all’Autorità entro trenta giorni come intenda provvedere.

Fonte: ANAC del 18/11/2025

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