Gravi illeciti professionali e principio del contraddittorio
L’appellante lamenta il fatto che la stazione appaltante non abbia analiticamente confutato tutte le giustificazioni rese dalla società, trincerandosi nella difficoltà di esaminare tutti i chiarimenti e/o documenti da quest’ultima portati all’attenzione dell’Amministrazione.
Il Consiglio di Stato ricorda che la stazione appaltante gode di un ragionevole margine discrezionale nella valutazione del grave illecito professionale, con la conseguenza che l’eventuale esclusione da essa disposta deve ritenersi legittima qualora si fondi su una valutazione complessiva di una pluralità di inadempimenti pregressi (penali, risoluzioni contrattuali, contestazioni) che, pur se singolarmente non decisivi, nel loro insieme dimostrano una persistente carenza professionale, specie in relazione a servizi di natura sensibile.
Con il sindacato giurisdizionale che si limita alla verifica dell’insussistenza di evidenti travisamenti della realtà o di macroscopici vizi di motivazione o, in ultima analisi, di assoluta irragionevolezza dell’opzione espulsiva rispetto alla gravità dei fatti valutati, però così come apprezzati dalla stessa stazione appaltante.
Per cui il principio del contraddittorio non può essere inteso nel senso che l’Amministrazione sia tenuta a prendere posizione sulle singole osservazioni del privato, quando dal complesso dell’atto siano chiaramente desumibili le ragioni del provvedimento finale.
Questo quanto stabilito da Consiglio di Stato, Sez. V, 19/11/2025, n. 9051:
11. Per tali ragioni, il complessivo giudizio di inaffidabilità espresso dalla stazione appaltante non presenta elementi di palese erroneità/illogicità/irrazionalità, vizi che soli consentono il sindacato giurisdizionale sulle scelte discrezionali amministrative.
Ne consegue il rigetto delle relative censure, non assumendo rilievo le ulteriori motivazioni poste dall’Amministrazione a fondamento del provvedimento espulsivo (tra le altre: la ritenuta natura abnorme della documentazione trasmessa dall’appellante a seguito della richiesta di chiarimenti da parte della S.A, ovvero la natura pretestuosa di alcune giustificazioni da parte della società), essendo le vicende testé evidenziate idonee, in chiave autonoma, a sorreggere l’adottato provvedimento espulsivo.
12. Per tali considerazioni, il primo motivo di gravame, globalmente inteso, è infondato, e va dunque rigettato.
13. Con il secondo motivo di gravame l’appellante lamenta la mancanza di un contraddittorio preventivo effettivo nei confronti della stazione appaltante.
In particolare, l’appellante riconosce di essere stata destinataria della comunicazione di avvio del procedimento di esclusione, e di aver reso le proprie memorie e osservazioni.
Nondimeno, essa lamenta il fatto che la stazione appaltante non abbia analiticamente confutato tutte le giustificazioni rese dalla società, trincerandosi nella difficoltà di esaminare tutti i chiarimenti e/o documenti da quest’ultima portati all’attenzione dell’Amministrazione.
Il motivo è infondato, atteso che, per le considerazioni già espresse in sede di esame del primo motivo di gravame, il provvedimento di esclusione costituisce esercizio non irragionevole, né sproporzionato, della discrezionalità amministrativa.
Di contro, il principio del contraddittorio non può essere inteso nel senso che l’Amministrazione sia tenuta a prendere posizione sulle singole osservazioni del privato, quando dal complesso dell’atto siano chiaramente desumibili le ragioni del provvedimento finale, come appunto nella fattispecie in esame.
Pertanto, deve ritenersi che, senza soffermarsi sulle singole osservazioni, l’Amministrazione le abbia comunque ritenute irrilevanti, avendo ravvisato il venir meno del rapporto fiduciario che deve intercorrere tra l’Amministrazione e l’operatore economico partecipante alla gara.
Ne consegue il rigetto del relativo motivo di gravame.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 19/11/2025 di Roberto Donati

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