Modifica del costo del lavoro nel corso della verifica di anomalia. Esclusione!

La società ricorrente, seconda classificata, contesta la verifica di anomalia, che avrebbe illegittimamente consentito la sostanziale modifica dell’offerta dell’aggiudicataria.

Infatti in sede di verifica di anomalia viene indicata la somma di Euro 526.161,55 quale costo del lavoro, mentre il valore indicato in sede di gara ammontava ad Euro 1.293.000,00.

Il Tar Lombardia accoglie il ricorso, confermando le sue posizioni “rigide” in merito alla possibilità di modificare il costo del lavoro.

Per giurisprudenza pacifica, la modifica dei costi della manodopera, effettuata in corso di gara ed in sede di verifica dell’anomalia, comporta un’inammissibile rettifica di un elemento costitutivo essenziale dell’offerta economica (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 5 4.2019, n. 1910).

Se è infatti pur vero che l’offerta può essere modificata in taluni suoi elementi, essendo ammissibile che, a fronte di determinate voci di prezzo giudicate eccessivamente basse e dunque inattendibili, l’impresa dimostri che, per converso, altre voci sono state inizialmente sopravvalutate e che in relazione alle stesse è in grado di conseguire un concreto, effettivo, documentato e credibile risparmio, che compensa il maggior costo, resta tuttavia fermo il principio per cui la stessa, una volta presentata, non è suscettibile di modificazione, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 28.8.2017, n. 1774).

Il Tar accerta dunque l’avvenuta modifica del costo del lavoro, rispetto a quanto indicato in sede di gara.

Ed inoltre evidenzia come il costo del lavoro indicato dalla controinteressata risulti inadeguato anche sotto altro profilo denunciato dalla ricorrente, presupponendo infatti l’applicazione delle tabelle del costo del lavoro della Provincia di Varese, ove la società ha sede, anziché quelle della Provincia di Milano, in cui i lavori devono essere eseguiti, senza prevedere alcuna “indennità di trasporto” in favore delle maestranze.

La questione sulla modificabilità dei costi per la manodopera indicati in offerta, comunque, al di là della rilevante discrasia sottoposta alla decisione del Tar Lombardia, non è interpretata in maniera univoca. Tar Toscana, Firenze, sez. I, 06 settembre 2018, n. 1171, ad esempio, ha ritenuto legittima la modifica dell’importo relativo al costo della manodopera ridotto da Euro 111.600 a Euro € 99.174,00 .

Insomma, anche questo è un argomento su cui occorre attendere sviluppi…

 

A cura di giurisprudenzappalti.it del 22.11.2019 - autore Roberto Donati

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