MIT: RUP fase di affidamento per gare in delega

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Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 11/12/2025 n. 3869 ha risposto al seguente quesito:

L'art. 15 comma 4 del Codice prevede che, ferma restando l'unicità del RUP, il RUP medesimo possa nominare dei responsabili di fase (fra cui il responsabile di procedimento per la fase di affidamento); il comma 9 del medesimo articolo prevede che le centrali di committenza designano un RUP per le attività di propria competenza. L'art. 62 comma 13 specifica ulteriormente che le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza nominano un RUP. Si chiede se una stazione appaltante che svolge procedure di gara in delega e per conto di altre stazioni appaltanti debba nominare autonomamente, per ogni procedura presa in carico, un RUP per la fase di affidamento (che, quindi, assumerebbe i compiti di cui all'art. 7 dell'All. I.2) oppure debba nominare - sempre se possa ritenersi lecita una nomina autonoma, visto che l'art. 15 comma 4 sopra richiamato concede tale facoltà di nomina al RUP, unico e nominato dalla SA delegante - un responsabile di procedimento per la fase di affidamento, privo dei compiti di cui all'Allegato sopra richiamati, che rimarrebbero in capo al RUP dell'ente delegante, e con compiti meramente istruttori, in analogia alla L. 241/1990.

 
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Risposta aggiornata        

Al fine di rispondere al quesito occorre richiamare il disposto normativo del comma 13 dell'articolo 62 del D.Lgs. n. 36 del 2023, secondo cui "Le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza anche ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza". Dal tenore letterale di questa disposizione emerge in primo luogo che quando una stazione appaltante svolge procedure di gara in delega per conto di altre amministrazioni, si determina una duplicità di figure, ossia il RUP della stazione appaltante delegata e il responsabile del procedimento della stazione appaltante beneficiaria. A tal riguardo, si richiama la delibera ANAC n. 255 del 24 maggio 2024. La stazione appaltante che svolge procedure di gara in delega e per conto di altre stazioni appaltanti, in applicazione dell'articolo 62, comma 13, del Codice deve, dunque, nominare un proprio RUP che assume i compiti specifici relativi alla frazione di attività oggetto di delega, il quale dovrà coordinarsi con il responsabile del procedimento dell’ente delegante nominato per le attività di competenza di tale ultimo ente.

Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT, 17/12/2025

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