FOCUS “La produzione tardiva delle giustificazioni dell’offerta non determina l’automatica esclusione”
La disciplina del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta continua a costituire terreno fertile di contenzioso, soprattutto nella parte in cui si confrontano il rispetto dei termini assegnati per la produzione dei giustificativi e i principi di massima partecipazione, favor partecipationis e proporzionalità.
La sentenza del Consiglio di Stato n. 8107 del 20 ottobre 2025 offre un’importante conferma interpretativa: la mancata o tardiva produzione delle giustificazioni non determina alcuna esclusione automatica, dovendo la stazione appaltante comunque procedere alla valutazione dell’offerta, anche solo sulla base della documentazione già nella propria disponibilità.
Il quadro normativo di riferimento
Ai sensi dell’articolo 110 del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti sono tenute a valutare la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità dell’offerta che appaia anormalmente bassa, sulla base degli elementi specifici indicati dal bando.
In tali ipotesi la stazione appaltante richiede all’operatore economico per iscritto le spiegazioni in merito al prezzo o ai costi, assegnando un termine non superiore a quindici giorni.
La sentenza in commento chiarisce che tale termine non ha natura perentoria e che il suo superamento non consente l’automatica esclusione dell’operatore. È un principio di rilievo, destinato a incidere sulla prassi delle amministrazioni aggiudicatrici e sul contenzioso inerente alle procedure di verifica dell’anomalia.
La vicenda amministrativa
Una Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza e manutenzione tecnica in modalità global service full risk delle attrezzature sanitarie.
La gara prevedeva un unico lotto, durata quadriennale e opzione di rinnovo, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
All’esito della procedura, la seconda classificata, operatore uscente, ha impugnato l’aggiudicazione disponendo ricorso al Tar.
Secondo la ricorrente, l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per la tardiva produzione delle giustificazioni richieste nel procedimento di verifica dell’anomalia. La stessa ha inoltre lamentato la violazione dei principi di par condicio e del giusto procedimento relativamente al giudizio espresso dalla commissione su taluni elementi qualitativi.
Il Tar ha respinto il ricorso, rilevando che non vi era stato alcun ritardo imputabile all’aggiudicataria, che aveva tempestivamente inviato i giustificativi nei tempi assegnati, e che i giudizi valutativi della commissione non presentavano evidenti profili di illogicità o sviamento.
La seconda classificata ha quindi proposto appello al Consiglio di Stato, sostenendo la necessità di escludere l’offerta che appariva anomala per la tardiva trasmissione delle giustificazioni.
La questione del presunto ritardo nell’invio dei giustificativi
Il Consiglio di Stato ha rilevato in primo luogo che i giustificativi erano stati inviati con PEC il 27 giugno 2024, nel rispetto del termine assegnato dalla stazione appaltante. L’impossibilità iniziale dell’amministrazione di leggerli era dipesa dal fatto che i documenti erano stati trasmessi in un unico file compresso tramite software Winzip, formato che aveva generato problemi di apertura da parte degli uffici. L’aggiudicataria ha provveduto a un nuovo invio dei documenti il 9 luglio 2024, in formato non compresso.
Dalla verifica delle firme digitali apposte emergeva l’assoluta identità tra la documentazione originariamente trasmessa e quella successivamente inviata in formato distinto, escludendo qualsiasi intento dilatorio o modifica sostanziale.
Il Collegio ha comunque aggiunto un principio di diritto di carattere generale. Anche in presenza di una reale tardività, la stazione appaltante non potrebbe pronunciarsi in modo automatico nel senso dell’esclusione, poiché l’articolo 110 del Codice né la lex specialis qualificano come perentorio il termine di quindici giorni. La stazione appaltante deve quindi procedere alla valutazione dell’offerta anche in base alla documentazione già disponibile, secondo un approccio sostanzialistico e non meramente formale.
Si tratta di un orientamento coerente con precedenti in materia, nei quali si è affermato che la verifica dell’anomalia non costituisce un procedimento sanzionatorio e non può condurre a esclusioni automatiche per meri profili procedurali, se non espressamente previsti dalla legge o dal bando.
Le ulteriori contestazioni sulla difformità dell’offerta
La ricorrente ha dedotto anche una presunta difformità dell’offerta dell’aggiudicataria rispetto alle prescrizioni minime del capitolato, sostenendo che una dichiarazione generica di impegno al rispetto delle condizioni non fosse sufficiente a superare l’inadeguatezza dell’offerta.
Il Consiglio di Stato ha rigettato anche tale motivo. Dall’analisi della relazione tecnica presentata dall’aggiudicataria emergeva una piena accettazione delle prescrizioni minime e un’articolazione puntuale delle soluzioni organizzative, dei presidi territoriali, dell’organigramma dedicato e dell’allestimento dei laboratori richiesti.
La documentazione tecnica risultava quindi coerente con la lex specialis e confermava la serietà e l’affidabilità dell’offerta.
Considerazioni conclusive
La sentenza n. 8107 del 2025 ribadisce un principio di grande rilievo operativo. Nella verifica dell’anomalia dell’offerta la stazione appaltante non può escludere automaticamente l’operatore economico che produca tardivamente le giustificazioni, in assenza di una chiara previsione di perentorietà del termine e in mancanza di elementi che facciano sospettare un intento elusivo. Il procedimento di verifica dell’anomalia è finalizzato ad accertare l’affidabilità dell’offerta e non a sanzionare irregolarità formali.
L’approccio seguito dal Consiglio di Stato è improntato a proporzionalità e ragionevolezza. La decisione invita le amministrazioni aggiudicatrici a concentrare la valutazione sugli elementi sostanziali dell’offerta e sulla loro capacità di garantire l’esecuzione del contratto, evitando soluzioni formalistiche che comprometterebbero la concorrenza e la massima partecipazione.
Il Collegio ha, quindi, definitivamente respinto l’appello, confermando la legittimità dell’aggiudicazione.
A cura della Redazione di TuttoGare PA del 17/12/2025

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