MIT: Garanzia definitiva - Servizi ingegneria e architettura - "ribasso" da considerare come base di calcolo

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Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 02/03/2026 n. 3850 ha risposto al seguente quesito:

In una procedura aperta sopra soglia di servizi di ingegneria e architettura la base di gara è pari al 35% dei corrispettivi e quindi i concorrenti possono offrire su questa un ribasso da 0% a 100%. Visti gli articoli 41 comma 15bis e 117 commi 1 e 2 del D.Lgs 36/2023, si chiedono chiarimenti sul valore percentuale di ribasso da utilizzare per il calcolo della garanzia definitiva e in particolare se si debba prendere a riferimento il valore percentuale: A) del ribasso offerto B) del rapporto tra ribasso offerto e totale corrispettivi come da esempio seguente. ESEMPIO: totale corrispettivi 820.460,43. Non soggetti a ribasso 533.299,28 (65%). Soggetti a ribasso 287.161,15 (35%). Ribasso offerto 90% pari a 258.445,04. Importo contrattuale 562.015,39. La garanzia è calcolata: Metodo A): sul 90% dell'importo contrattuale. Metodo B) sul 31,5% (dato dal rapporto tra 258.445,04 e 820.460,43). Se il metodo B è corretto, si chiede se è applicabile anche agli appalti integrati e a quelli di lavori.

 
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Risposta aggiornata        

In tema di garanzie definitive, e in particolare circa l’incremento dell’importo della garanzia ex art. 117, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, il Servizio osserva che la finalità di tale incremento è quella di “salvaguardare l‘interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati (…)”. Altresì, ai sensi del successivo comma 3, la garanzia è prestata per l‘adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall‘eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all‘esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l‘appaltatore. Con riferimento ai servizi di ingegneria e di architettura, è bene ricordare come – ex art. 106, comma 1, del Codice - la garanzia provvisoria non si applica agli appalti di servizi “aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del RUP”. Premesso quanto sopra, richiamando le osservazioni del Consiglio di Stato svolte nel parere 2 dicembre 2024, n. 1463 (par. 9.9) in relazione alle previsioni di cui all’art. 41, comma 15bis, in particolare il riferimento letterale all’importo da porre a base di gara, se ne ricava che nei SIA in oggetto l’importo a base di gara è costituito da due sotto importi, di cui soltanto uno è individuato come ribassabile in sede di presentazione delle offerte nella misura del 35 per cento del totale. Nella fattispecie prospettata, pertanto, la garanzia definitiva ammonta al 10 per cento dell’importo contrattuale risultante dall’aggiudicazione del contratto, incrementato di tanti punti percentuali secondo le previsioni dell’art. 117, comma 2, citato, calcolati sull’importo contrattuale, tenendo come riferimento l’intero importo a base di gara e proporzionando l’incidenza del ribasso percentuale offerto dall’operatore economico all’intero valore posto a base di gara e non soltanto sul valore percentuale indicato quale ribassabile in termini assoluti. La lettura svolta appare coerente, in primo luogo, con i criteri direttivi di cui all’art. 1, comma 2, lett. e), m), cc), della legge n. 78/2022 (sulla cui attuazione v. Relazione illustrativa p. 168 e ss). In secondo luogo, fa applicazione del principio dell’accesso al mercato (ossia all’esigenza di garantire la conservazione e l'implementazione di un mercato concorrenziale, idoneo ad assicurare agli operatori economici pari opportunità di partecipazione). Il principio in discorso dialoga con il principio di proporzionalità secondo cui, in generale, va imposto il minor sacrificio possibile di tutti gli interessi, pubblici e privati, coinvolti e, in particolare, “obbliga le stazioni appaltanti e gli enti concedenti a predisporre la documentazione di gara in modo tale da permettere la maggiore partecipazione possibile tra gli operatori economici” (v. Relazione illustrativa, p. 16). Per quanto involge l’appalto integrato, definito ai sensi dell’art. 44, comma 1 del d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. art. 2, comma 1, punto 6 della Direttiva 2014/24/UE, quale appalto pubblico di lavori avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori, il contratto è stipulato all’esito di una procedura apposita, che è unica e non doppia, unicamente con l’operatore economico che si è aggiudicato la gara. Pertanto, ai fini della quantificazione della garanzia da prestare per le finalità indicate nell’art. 117, comma 2, deve sottolinearsi l’unicità del ribasso, nonostante la distinta indicazione dell’offerta formulata per i lavori e per la progettazione. Da quanto sopra consegue che gli aumenti dell’importo della garanzia sono calcolati in funzione della percentuale di ribasso offerto dall’operatore economico parametrata all’importo a base di gara comprensivo dei corrispettivi per entrambe le prestazioni, che costituiscono l’oggetto specifico del contratto in discorso.

Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT, 16/03/2026

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