L’unico caso nel quale l’A.n.a.c. deve archiviare la segnalazione di una risoluzione contrattuale si verifica allorché quest’ultima sia manifestamente infondata
L’unico caso nel quale l’A.n.a.c. deve archiviare la segnalazione di una risoluzione contrattuale si verifica allorché quest’ultima sia manifestamente infondata cioè quando ricorra “l’immediata percepibilità, senza approfondimenti istruttori, di una questione di fatto o di diritto dotata di particolare forza persuasiva, che sovrasta sul piano logico e argomentativo tutti gli altri elementi di valutazione, imprimendo una recisa direzione al percorso di formazione della decisione amministrativa.
Questo quanto stabilito da Tar Lazio, Roma, Sez. I Quater, 12/03/2026, n. 4630:
L’unico caso nel quale l’A.n.a.c. deve archiviare la segnalazione di una risoluzione contrattuale si verifica allorché quest’ultima sia manifestamente infondata, cioè quando ricorra “l’immediata percepibilità, senza approfondimenti istruttori, di una questione di fatto o di diritto dotata di particolare forza persuasiva, che sovrasta sul piano logico e argomentativo tutti gli altri elementi di valutazione, imprimendo una recisa direzione al percorso di formazione della decisione amministrativa. Ciò implica che la questione risolutiva debba emergere necessariamente dalla piana lettura (anche congiunta) degli atti, cioè che il giudizio sull’atto renda contestualmente possibile anche quello sul rapporto. Il che avviene, per le questioni di fatto, quando l’affermazione dell’istante (o del ricorrente) trovi immediata corrispondenza in una prova documentale o nell’incastro generato dal collegamento tra vari documenti e sia, quindi, all’esito del processo inferenziale, la conclusione più probabile; per le questioni di diritto, quando le proprie ragioni convergano inequivocabilmente con il portato di una norma giuridica ovvero di un principio di diritto non suscettibile, nel caso concreto, di alcun bilanciamento” (cfr.: T.a.r. Roma, n. 20424/2025).
Nel caso di specie, la segnalazione della Stazione appaltante non è manifestamente infondata, poiché la ricorrente non nega affatto che vi sia stata una prolungata sospensione dei lavori appaltati, da cui poi è discesa la risoluzione contrattuale, anche se ascrive alla Stazione appaltante le cause dei ritardi che hanno dato luogo alla risoluzione.
Nella specie, non può ravvisarsi alcun indizio di abnormità del provvedimento di annotazione, né della presupposta risoluzione contrattuale, in quanto: a) il fatto che il progetto esecutivo posto a base di gara fosse non autosufficiente e incompleto avrebbe dovuto essere contestato dall’esecutrice alla Stazione appaltante prima dell’inizio lavori, mediante riserve e comunicazioni scritte; b) il fatto che l’autorizzazione sismica della paratia perimetrale è stata trasmessa dal direttore dei lavori, in data 3 novembre 2022, non giustifica, se non parzialmente, il lungo ritardo accumulatosi dopo quel periodo; c) lo stesso può dirsi per l’ulteriore sospensione di 34 giorni imposta a seguito del ritardo della Stazione appaltante nel corrispondere l’anticipazione contrattuale; d) la risoluzione contrattuale non è quella disposta con la nota del 02.05.2024 (che può essere considerata come mero preavviso), bensì quella disposta con l’atto del 19.06.2024.
Manca, dunque, nel caso di specie, l’immediata percepibilità di una questione di fatto o di diritto dotata di particolare forza persuasiva, che sovrasti, sul piano logico e argomentativo, gli altri elementi di valutazione, sì da imprimere al percorso di formazione della decisione amministrativa la direzione auspicata dalla ricorrente; ciò in quanto le affermazioni della ricorrente non trovano immediata corrispondenza in prove documentali o nell’incastro generato dal collegamento tra vari documenti, in modo tale da far ritenere, all’esito del processo inferenziale, che la conclusione più probabile fosse proprio quella prospettata dalla ricorrente.
Sulla scorta di tali premesse, si osserva che il vizio di difetto istruttorio e motivazionale va tarato sulla particolare natura del potere esercitato, non potendo esigersi da un’Autorità amministrativa approfondimenti e valutazioni che non le competono, in quanto estranei al perimetro delle sue attribuzioni, ancorché l’interessato l’abbia investita delle relative questioni, stante il disposto dell’art. 10, comma 1 lett. b), della legge 7 agosto 1990 n. 241, che obbliga l’Amministrazione a valutare solo memorie e documenti che siano “pertinenti all’oggetto del procedimento”. Ne consegue che memorie e osservazioni che esorbitano dall’oggetto del procedimento di annotazione non possono costringere l’A.n.a.c. a sostituirsi al giudice civile, che è il giudice naturale delle risoluzioni contrattuali, al fine di prendere posizione in una controversia tra committente e appaltatore e stabilire a chi sia imputabile l’inadempimento, l’errore o la mala fede; l’A.n.a.c. può solo verificare se il “provvedimento” (che, in realtà, non è tale, come rilevato da Cass. civ., Sez. Unite, ord. 10 gennaio 2019, n. 489) di risoluzione contrattuale sia assistito da adeguata motivazione (che riporti gli specifici addebiti mossi all’impresa) e se il comportamento del committente – per come emerge dagli atti del procedimento e della gestione del rapporto contrattuale indicati dalle parti – abbia intrinseca coerenza.
Al di fuori di questi stringenti casi, l’A.n.a.c. deve (e non può non) annotare l’atto di risoluzione, avendo solo cura di dare visibilità ai rilievi critici dell’operatore economico, in modo da mettere le Stazioni appaltanti che consultano il Casellario in condizione di avere un’informazione più completa possibile della vicenda e rimettere, quindi, a queste ultime ogni eventuale approfondimento in materia. Diversamente, su ogni contestazione relativa alla legittimità della risoluzione, all’imputabilità dell’inadempimento o a responsabilità contrattuali (concorrenti o esclusive) del committente l’unico soggetto competente (oltre che qualificato e attrezzato) a pronunciarsi è il giudice ordinario.
Fonte: giurisprudenzappalti.it di Roberto Donati, 13/03/2026

Vuoi leggere altri contenuti come questo?
Iscriviti alla newsletter!
Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail
Vuoi leggere altri contenuti come questo?
Iscriviti alla newsletter!
Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail
Iscriviti Ora