MIT: Applicazione della disciplina BIM in riferimento all'art. 225-bis del nuovo codice

Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 03/06/2025, n. 3480 ha risposto al seguente quesito:
Chiediamo di chiarire: - Se l'art. 225-bis del d.lgs 36/23 vada inteso nel senso che se il DOCFAP risulta approvato entro il 31.12.24, anche per le procedure bandite dal 1.1.25 per l'affidamento della proget. di lavori stimati di importo superiore a 2.000.000 euro possano non prevedere l'obbligo di progettare in BIM. - Se tale esonero vale anche nei casi in cui la progettazione riguardi lavori inseriti nella programmazione dell'ente prima del 31.12.24 ma per il quale non sia stato redatto il DOCFAP in quanto non obbl. ex art. 2 c. 5 All. I.7 (lavori < alla sogl. UE). - In caso contrario, con lavori stimati in 2.000.000 euro ma inf. alla soglia UE, la SA dovrebbe proget. in BIM. Viceversa, per lavori sup. alla soglia UE, l'obbl. di BIM non sussisterebbe per l'art. 225-bis. Chiediamo quindi un chiarimento su come debba essere interpretato il rapp. tra l'obbligatorietà del DOCFAP e l'appl. della disc. BIM per lavori tra 2.000.000 euro e la soglia UE, al fine di evitare una disp. applicativa della legge. - Se le prog. appr. e validate prima del 31.12.24, ma messe in gara dopo per l'aff. di lavori di imp. stimato > a 2.000.000 euro, debbano ritenersi esentate dall'obbl. di BIM, non solo ex art. 225-bis d.lgs. 36/23, ma anche in quanto l'obbl. di BIM decorre dal 1.1.25 e non può incidere retroat. su incarichi di proget. già affidati a tale data senza la maggior. del compenso (All. I.13 d.lgs. 36/23).

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Risposta aggiornata
Secondo l’art. 225-bis, comma 2, del Codice “Le disposizioni di cui all'articolo 43 sull'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni non si applicano ai procedimenti di programmazione superiori alle soglie di cui all'articolo 14 già avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione per i quali è stato redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali ai sensi dell'articolo 2, comma 5, dell'allegato I.7”. Pertanto, l’obbligo di progettare in BIM non si applica se il DOCFAP è stato redatto entro la data di entrata in vigore del D.Lgs. 209/2024, ossia entro il 31.12.2024. Nel richiamare i principi affermati nei pareri n. 2128 e 3368, quanto già progettato può mantenersi fermo per quanto attiene ai contenuti e ai livelli della progettazione, mentre per la gara di lavori troverà applicazione la disciplina sopravvenuta, ivi incluso l’obbligo di aggiornamento degli elaborati necessari per l’espletamento della gara (CSA e schema di contratto). Tale esonero vale anche per le opere inserite in programmazione entro il 31.12.2024, ma di importo inferiore alle soglie eurounitarie, per cui non è stato redatto il DOCFAP in quanto escluso espressamente dall’art. 2, comma 5, dell’Allegato I.7. Infatti, ai fini dell’esclusione l’art. 225-bis fa riferimento all’avvio del procedimento di programmazione, mentre la redazione del DOCFAP è richiesta mediante rinvio all’art. 2, comma 5, dell’Allegato I.7, con la conseguenza che, ai fini dell’operatività dell’esonero, la redazione del DOCFAP è necessaria solo in quanto prevista dall’Allegato I.7.
Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT, 09/06/2025

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