FOCUS: “Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) alla luce del Decreto correttivo: le indicazioni operative dell’ANAC”

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Premessa

Con il Comunicato del 16 aprile 2025, l’ANAC interviene per fornire importanti chiarimenti in merito alla nuova disciplina del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), come modificata dal Decreto legislativo correttivo al Codice dei Contratti Pubblici. Il documento dell’Autorità si propone di accompagnare le stazioni appaltanti e gli operatori del settore nella corretta applicazione delle disposizioni, prevenendo interpretazioni difformi e riducendo il rischio di contenzioso.

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L’intervento correttivo: le novità normative

Il Decreto correttivo ha integrato l’articolato del Codice (in particolare l’art. 99) al fine di rendere più chiaro e funzionale l’utilizzo del FVOE, strumento centrale nel processo di digitalizzazione delle gare. Le novità mirano a:

  • colmare lacune in tema di accesso e trattamento dei dati,
  • specificare le modalità di acquisizione delle certificazioni tramite FVOE,
  • disciplinare le ipotesi di malfunzionamento del sistema e le conseguenze in termini procedimentali.

Una delle modifiche più rilevanti è rappresentata dalla previsione che consente alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di accedere al FVOE previa acquisizione del consenso al trattamento dei dati da parte degli operatori economici.

 

Il ruolo del consenso e l’aggiornamento del Bando Tipo

ANAC chiarisce che la comunicazione dei partecipanti alla gara tramite la Scheda S2, effettuata dal RUP o da altro soggetto delegato, costituisce per l’Autorità prova del fatto che:

  • l’elenco comunicato include esclusivamente i partecipanti alla gara;
  • tali soggetti hanno validamente espresso il consenso al trattamento dei dati tramite FVOE.

Sulla base di questa previsione, non sarà più necessario per le stazioni appaltanti inviare ulteriori comunicazioni ad ANAC circa l’avvenuta acquisizione del consenso. In parallelo, è in corso di predisposizione la versione aggiornata del Bando Tipo n. 1/2023, che conterrà clausole specifiche per disciplinare in modo uniforme la raccolta e la formalizzazione del consenso.

La tabella ANAC: certificazioni sincronizzate, asincrone e non disponibili

Il Comunicato è corredato da una tabella operativa, che distingue le certificazioni:

  • acquisibili in modalità sincrona, ovvero immediatamente tramite il FVOE;
  • acquisibili in modalità asincrona, con l’indicazione dei relativi tempi di reazione attesi;
  • non ancora acquisibili tramite FVOE, a causa dell’indisponibilità delle banche dati o dell’assenza di produzione centralizzata da parte degli enti certificatori.

Questa classificazione costituisce un utile strumento di lavoro per i RUP e le centrali di committenza, in quanto consente di comprendere in anticipo l’effettiva operatività del FVOE nei singoli casi.

Malfunzionamenti del FVOE e impatto sull’aggiudicazione

Il nuovo comma 3-bis dell’art. 99 prevede che, in caso di mancata disponibilità del dato tramite FVOE entro 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione, la stazione appaltante possa procedere comunque all’aggiudicazione. Tuttavia, ANAC raccomanda di non assumere in modo automatico la scadenza del termine come unica opzione.

Se il malfunzionamento è temporaneo (ad esempio, dovuto a un’interruzione momentanea delle interconnessioni), le stazioni appaltanti sono invitate a interrogare nuovamente il sistema prima della scadenza dei 30 giorni, così da ridurre i tempi del procedimento e agevolare l’acquisizione del dato entro i termini previsti. 

Dati non acquisibili e limiti oggettivi del sistema

Un’ulteriore distinzione va fatta rispetto ai casi in cui la certificazione necessaria non è acquisibile tramite FVOE per impossibilità oggettiva, ossia perché:

  • l’Ente certificatore non produce la certificazione;
  • la banca dati non è centralizzata o non è disponibile per l’interconnessione.

In queste ipotesi, l’art. 99 non è applicabile e la stazione appaltante dovrà provvedere direttamente alla richiesta del documento presso l’Ente certificatore, secondo le modalità tradizionali pre-digitalizzazione. È quindi fondamentale che gli operatori pubblici siano in grado di distinguere le situazioni di temporaneo disservizio da quelle strutturali, per attivare tempestivamente le procedure alternative di verifica.

Conclusioni

L’intervento dell’ANAC si inserisce nel quadro del progressivo consolidamento dell’infrastruttura digitale degli appalti pubblici. Le indicazioni fornite, se correttamente attuate, possono contribuire a una maggiore uniformità di comportamento tra le stazioni appaltanti e ad una significativa riduzione dei margini di incertezza operativa. In attesa della piena interoperabilità tra le banche dati, resta tuttavia fondamentale l’attenzione degli operatori nella gestione delle eccezioni e nella corretta formalizzazione del consenso al trattamento dei dati.

A cura della Redazione TuttoGare PA del 05/06/2025

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