FOCUS: “Qualificazione delle stazioni appaltanti: l'affidamento è nullo se la SA non è abilitata per l’importo dell’appalto”

Il fatto: gara indetta senza la qualificazione richiesta
La sentenza n. 1198 del 29 maggio 2025 del TAR Sicilia, Palermo, rappresenta un'importante conferma interpretativa in merito all’applicazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, delineato dagli articoli 62 e 63 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023), come modificato dal D.lgs. n. 209/2024.

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Nel caso esaminato, una centrale unica di committenza (CUC) aveva indetto una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. d), del Codice, per l’affidamento di un Accordo quadro di lavori di importo superiore a 500.000 euro.
Tuttavia, la CUC risultava priva della qualificazione di secondo livello, necessaria per operare legittimamente su tale fascia di importo.
A ciò si aggiungeva la mancata trasmissione dell’invito a uno degli operatori economici estratti a sorte, in violazione del requisito minimo di almeno dieci inviti previsto dalla norma.
A fronte di tali criticità, l’Amministrazione procedeva all’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione provvisoria.
L’operatore economico risultato aggiudicatario proponeva ricorso, ma il TAR lo rigettava integralmente.
Il sistema di qualificazione: una condizione abilitante
La pronuncia in commento ribadisce la centralità del sistema di qualificazione nel nuovo assetto normativo.
L’art. 62, come modificato dal D.lgs. 209/2024, consente alle stazioni appaltanti non qualificate di operare solo per affidamenti diretti e per lavori di importo non superiore a 500.000 euro, oltre che per ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione da SA qualificate.
Ogni altro affidamento è subordinato al possesso della qualificazione in conformità all’art. 63 e all’allegato II.4.
In particolare, la qualificazione intermedia (secondo livello) consente l’affidamento di:
- lavori fino alla soglia europea di cui all’art. 14;
- servizi e forniture fino a 5 milioni di euro.
Nel caso oggetto di giudizio, non solo la CUC non era qualificata per quella fascia, ma aveva erroneamente fatto riferimento alla circolare MIT del 12 luglio 2023, che prorogava i termini di qualificazione solo per i lavori finanziati dal PNRR, ipotesi non applicabile nel caso di specie.
L’annullamento in autotutela come atto dovuto
L’annullamento della procedura è stato ritenuto legittimo e doveroso dal TAR, alla luce dell’illegittimità originaria dell’affidamento.
Secondo il giudice amministrativo, non è necessaria una specifica valutazione sull’interesse pubblico concreto all’annullamento, essendo sufficiente la riscontrata violazione di legge e l’inidoneità soggettiva della CUC a operare nella fascia d’importo oggetto della procedura.
Tale approccio conferma la prevalenza del principio di legalità – espresso in forma compiuta nel principio del risultato sancito dall’art. 1 del Codice – su ogni contrapposto interesse privatistico all’aggiudicazione.
Gli effetti della mancata qualificazione: vizio genetico della gara
Secondo il TAR, la mancanza del requisito di qualificazione integra un vizio genetico dell’intera procedura, non sanabile in fase successiva e insuscettibile di regolarizzazione.
Ciò impone l’annullamento non solo dell’aggiudicazione provvisoria, ma dell’intera procedura.
A rafforzare tale conclusione, la violazione della soglia minima di inviti (10), determinata dalla mancata trasmissione dell’invito a uno degli operatori sorteggiati, ha compromesso l’effettiva concorrenza e l’imparzialità del confronto competitivo, rendendo ulteriormente invalida la procedura.
Conclusioni: la responsabilizzazione delle stazioni appaltanti
La sentenza in commento si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale e normativo volto a rafforzare la responsabilizzazione delle stazioni appaltanti, stabilendo che solo i soggetti dotati di adeguata qualificazione possono legittimamente esercitare funzioni contrattuali.
L’esperienza giurisprudenziale conferma che, nel sistema delineato dal Codice 2023, la qualificazione non è una facoltà ma una condizione di legittimità dell’azione amministrativa, in assenza della quale ogni procedura si espone all’annullamento e alla responsabilità amministrativa dei funzionari coinvolti.
A cura della Redazione di TuttoGare PA del 06/06/2025

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