Il mancato preavviso nell’apertura delle offerte

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Il Tar Molise si è pronunciato di recente (T.A.R. Molise, I, 14 maggio 2021, n. 175), circa la possibilità che abbia rilievo, ai fini della validità di una gara, il mancato preavviso della data di apertura delle offerte di gara.

I Giudici, nella sentenza, hanno evidenziato e ribadito come la questione posta dal ricorrente sia da tempo stata risolta con l’intervento del Consiglio di Stato che si è espresso in modo chiaro, specificando i tratti salienti di tale impostazione. 

Si pensi a come la gara telematica rispetto alla tradizionale gara di appalto offra, infatti, maggiore sicurezza in merito alla “conservazione” dell’integrità delle offerte poichè permette che l’apertura delle buste avvenga in maniera automatica e solo a conclusione della fase precedente, senza contare come garantisca che le buste siano immodificabili e che venga tracciata qualsiasi operazione compiuta.

Si può affermare, inoltre, come vi sia la certezza che nessuno degli addetti alla gestione della gara possa accedere ai documenti fino a data e ora stabilite per l’apertura della documentazione; vi è ,dunque, assoluta impossibilità di modificare le offerte, in quanto le fasi di gara seguono una successione temporale che offre la garanzia di corretta partecipazione ma soprattutto i sistemi provvedono alla verifica della validità dei certificati e della data e ora della marcatura, tanto è vero che gli algoritmi di firma digitale e marca temporale garantiscono affidabilità e sicurezza della fase di invio/ricezione delle offerte in busta chiusa.

Il Tar specifica quindi come “…. il principio di pubblicità delle sedute debba essere rapportato, non tanto ai canoni storici che ne hanno guidato l'applicazione, quanto piuttosto alle peculiarità e specificità che l'evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione delle procedure di gara telematiche, in ragione del fatto che la piattaforma elettronica che supporta le varie fasi di gara assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte...”

Con la pronuncia definitiva il Tar Molise ha quindi dichiarato la censura chiesta dal ricorrente inidonea ad intaccare la legittimità dell’operato dell’Ente appaltante in quanto basata su di una “inosservanza” che nel contesto delle gare telematiche integra una irregolarità assolutamente non validante.

Autore: Redazione TuttoGare del 31/05/2021

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