Approfondimento I chiarimenti della Stazione Appaltante e le Clausole "immediatamente escludenti" nei Bandi di Gara: Orientamenti Giurisprudenziali

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Nel contesto delle procedure di gara pubblica, la corretta interpretazione delle disposizioni della lex specialis assume un ruolo centrale per garantire la trasparenza e la parità di trattamento tra i concorrenti.

In tale prospettiva, si pone il tema della validità e dei limiti dei chiarimenti resi dalla stazione appaltante nel corso della procedura, nonché dell'individuazione delle clausole immediatamente escludenti nei bandi di gara. La recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 1350 del 18 febbraio 2025, si è pronunciata su tali questioni, confermando orientamenti giurisprudenziali consolidati.

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Secondo la giurisprudenza amministrativa, i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante sono ammessi purché non comportino una modifica sostanziale della disciplina di gara, la quale deve rimanere cristallizzata nella lex specialis. Tali chiarimenti hanno una funzione meramente illustrativa delle regole già stabilite e non possono incidere sulle condizioni di gara, modificandole o integrandole.

In particolare, i chiarimenti possono costituire una forma di interpretazione autentica con cui l'Amministrazione esplicita la propria volontà provvedimentale, fornendo una più precisa delucidazione delle previsioni della lex specialis. Tuttavia, ciò è consentito esclusivamente nel caso in cui non vi sia un contrasto tra le spiegazioni fornite e il tenore letterale delle clausole chiarite. In caso di conflitto, deve prevalere il contenuto oggettivo delle clausole della lex specialis, come stabilito dal Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 4758 del 2020.

La sentenza in esame ribadisce che alcune clausole contenute nei bandi di gara devono essere qualificate come "immediatamente escludenti", con la conseguenza che devono essere impugnate tempestivamente, senza attendere l'esito della procedura di gara. Tali clausole, secondo la giurisprudenza consolidata, comprendono le seguenti fattispecie:

  • Clausole impositive di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati rispetto ai contenuti della procedura concorsuale (Cons. Stato, sez. IV, 7 novembre 2012, n. 5671);
  • Regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 3 del 2001);
  • Disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara, ovvero che prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell'offerta (Cons. Stato, sez. V, 24 febbraio 2003, n. 980);
  • Condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente (Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2011, n. 6135; Cons. Stato, sez. III, 23 gennaio 2015, n. 293);
  • Clausole impositive di obblighi contra ius, come la richiesta di una cauzione definitiva pari all'intero importo dell'appalto (Cons. Stato, sez. II, 19 febbraio 2003, n. 2222);
  • Bandi contenenti gravi carenze nell'indicazione di dati essenziali per la formulazione dell'offerta, come l'omessa indicazione del numero, delle qualifiche, delle mansioni, dei livelli retributivi e dell'anzianità del personale da assorbire, oppure che presentino formule matematiche errate tali da compromettere l'attribuzione del punteggio (Cons. Stato, sez. III, 3 ottobre 2011, n. 5421);
  • Atti di gara privi dell'indicazione dei costi della sicurezza "non soggetti a ribasso", elemento essenziale ai fini della corretta formulazione dell'offerta (Cons. Stato, sez. III, 3 ottobre 2011, n. 5421).

L'orientamento giurisprudenziale conferma la validità dei principi espressi nella sentenza n. 1350/2025. In particolare, risultano conformi i seguenti precedenti:

  • In relazione ai chiarimenti della stazione appaltante, pronuncia del Consiglio di  Stato, sez. V, n. 4758 del 2020;
  • In relazione alle clausole immediatamente escludenti, vi sono diverse pronunce:
  • Stato, sez. IV, 7 novembre 2012, n. 5671;
  • Stato, Ad. Plen., n. 3 del 2001;
  • Stato, sez. V, 24 febbraio 2003, n. 980;
  • Stato, sez. V, 21 novembre 2011, n. 6135;
  • Stato, sez. III, 23 gennaio 2015, n. 293;
  • Stato, sez. II, 19 febbraio 2003, n. 2222;
  • Stato, sez. III, 3 ottobre 2011, n. 5421.

Non risultano precedenti difformi in materia.

In definitiva, la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1350/2025 conferma principi consolidati in materia di chiarimenti resi dalla stazione appaltante e clausole immediatamente escludenti. I chiarimenti possono avere solo funzione esplicativa e non modificativa della lex specialis, mentre le clausole immediatamente escludenti devono essere tempestivamente impugnate per evitare preclusioni processuali.

Tale orientamento si inserisce in un quadro giurisprudenziale uniforme che mira a garantire la certezza del diritto e la tutela della concorrenza nelle procedure di evidenza pubblica.

A cura della Redazione di TuttoGare PA del 19/03/2025

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